L’implementazione dei percorsi universitari e accademici per la formazione iniziale, necessaria per l’abilitazione degli aspiranti insegnanti di posto comune (inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, ITP) nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, ha completamente trasformato il processo di reclutamento degli insegnanti.
Il provvedimento, entrato in vigore nel 2022 continua, tuttavia, a generare dubbi e incertezze. Tra le questioni più discusse figura il rapporto tra i 60 CFU e TFA Sostegno.
Cosa sono i 60 CFU?
I 60 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche, comprensivi anche di tirocini diretti ed indiretti, rappresentano il fondamento del nuovo percorso di formazione iniziale abilitante per chi aspira a una posizione stabile nell’insegnamento. Per ottenere l’abilitazione, è necessario anche superare una prova scritta e una lezione simulata.
I corsi vengono organizzati e gestiti dalle università e dalle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) attraverso centri multidisciplinari designati, operando nel rispetto della loro autonomia statutaria e regolamentare.
D’altra parte, il percorso dei 24 CFU, disponibile fino al 31 ottobre 2022, è stato definitivamente archiviato, anche se rimarrà valido come requisito di accesso ai concorsi a cattedra fino al 31 dicembre 2024, ovvero per l’intera durata della fase transitoria.
Cosa prevede la Riforma Bianchi?
La Riforma Bianchi (“Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti”), sancita dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022, conversione in legge del decreto n. 36 del 30 aprile 2022, introduce percorsi abilitanti per migliorare la qualificazione professionale degli insegnanti delle scuole secondarie.
La riforma è fondata su un modello formativo ben strutturato che interconnette università, istituzioni AFAM e scuole, progettato per sviluppare in modo coerente le competenze richieste per la professione docente secondo le specifiche disposizioni del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) riguardanti la formazione degli insegnanti.
Il nuovo iter per il reclutamento dei docenti si articola come segue:
- ottenimento di 60 CFU/CFA;
- superamento di un concorso pubblico a livello nazionale;
- svolgimento di un anno di prova in servizio, con un test finale e una valutazione conclusiva.
La struttura dei percorsi abilitanti comprende:
- 60 CFU/CFA per coloro che aspirano a diventare docenti e sono laureati o iscritti a un corso di laurea magistrale con almeno 180 CFU;
- 30 CFU/CFA;
- 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso che hanno ottenuto i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.
I 30 CFU/CFA prevedono, tuttavia, quattro differenti percorsi formativi abilitanti:
- per coloro che hanno almeno 3 anni di esperienza lavorativa, anche non consecutivi, presso istituti scolastici statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per cui concorrono, o che hanno superato la prova del Concorso straordinario bis;
- per chi non ha conseguito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e intende partecipare all’ultimo concorso della fase transitoria (ottobre 2024) con il requisito dei 30 CFU/CFA;
- per i vincitori del concorso a cattedra ottenuto grazie al requisito dei 30 CFU/CFA;
- per i docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché per i docenti in possesso della specializzazione sul sostegno.
Chi deve prendere i 60 CFU?
I percorsi formazione 60 CFU sono indirizzati esclusivamente agli aspiranti docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
La riforma, promossa dall’ex Ministro Bianchi e successivamente confermata anche dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, non comporta alcun cambiamento per quanto riguarda le scuole dell’Infanzia e Primarie. Per queste, rimarrà infatti sufficiente il conseguimento della laurea abilitante in Scienze della Formazione Primaria (SFP).
È importante notare che a partire dal 1° gennaio 2025, una volta completata la fase transitoria, il possesso dell’abilitazione sarà un requisito essenziale anche per partecipare ai concorsi per le cattedre.
Cosa sono i 30 CFU?
I percorsi formativi abbreviati di 30 CFU sono riservati a specifiche categorie di aspiranti docenti.
Come già accennato, esistono quattro tipologie di percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA:
- per coloro che hanno almeno 3 anni di esperienza lavorativa, anche non consecutivi, presso istituti scolastici statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per cui concorrono, o che hanno superato la prova del Concorso straordinario bis;
- per chi non ha conseguito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e intende partecipare all’ultimo concorso della fase transitoria (ottobre 2024) con il requisito dei 30 CFU/CFA;
- per i vincitori del concorso a cattedra ottenuto grazie al requisito dei 30 CFU/CFA;
- per i docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché per i docenti in possesso della specializzazione sul sostegno.
Chi è specializzato in sostegno può seguire un percorso abilitante da 30 CFU?
Sì, esistono percorsi di formazione 30 CFU destinati ai docenti che già possiedono la specializzazione sul sostegno o sono già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione.
I contenuti di tali percorsi, come stabilito dall’articolo 13 del DPCM 60 CFU datato 4 agosto 2023, saranno definiti dai Centri multidisciplinari designati dalle istituzioni dell’istruzione superiore, anche in forma aggregata. Questa definizione avverrà nell’ambito della loro autonomia statutaria e regolamentare, prendendo come base la corrispondenza tra le competenze acquisite dagli studenti attraverso i CFU/CFA e le loro esperienze informali e non formali.
TFA Sostegno e 60 CFU: le domande più frequenti
La Riforma Bianchi ha introdotto i percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU e varie eccezioni legate alla fase transitoria di applicazione della legge n. 79 del 29 giugno 2022. Comprensibilmente, questo scenario può generare confusione tra gli aspiranti docenti, già alle prese con una legislazione scolastica spesso intricata e difficile da comprendere.
Cerchiamo, quindi, di rispondere alle principali domande inviateci dai nostri lettori.
Nonostante la legge n. 33 del 12 aprile 2022 e il decreto ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022 consentano, almeno dal punto di vista normativo, la contemporanea iscrizione a due corsi universitari, questa possibilità non è estesa ai percorsi abilitanti e al TFA Sostegno.
I percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU/CFA, così come il TFA Sostegno, sono corsi con obbligo di frequenza, il che impedisce la compatibilità dei due corsi contemporaneamente.
Di conseguenza, gli aspiranti docenti dovranno decidere a quale dei due corsi universitari iscriversi, rimandando la frequenza dell’altro al successivo anno accademico.
Da tenere presente, però, che è prevista un’unica eccezione legata al TFA Sostegno VIII ciclo. Considerato che lo stesso si concluderà entro un paio di mesi, il Ministero ha previsto la possibilità per gli specializzandi di iscriversi contemporaneamente anche ai percorsi abilitanti, purché non ci sia una sovrapposizione dei relativi calendari.
L’articolo 13 del DPCM 60 CFU datato 4 agosto 2023 prevede l’istituzione di percorsi abilitanti abbreviati da 30 CFU dedicati ai docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché a coloro che possiedono la specializzazione sul sostegno.
Questo percorso è l’unico che può essere completamente seguito in modalità telematica e non influisce sui requisiti di sostenibilità delle università per l’attivazione dei percorsi abilitanti. Non è, infatti, stabilito alcun limite numerico per quanto riguarda i docenti da abilitare attraverso questo percorso.
Per gli aspiranti insegnanti specializzati sul sostegno non è previsto l’obbligo di frequentare i percorsi abilitanti da 60 CFU introdotti dalla Riforma Bianchi.
L’articolo 2 del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023 chiarisce che i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti sono destinati esclusivamente agli insegnanti di posto comune delle scuole secondarie.
L’obbligo di frequentare un percorso abilitante sussiste solo nel caso in cui un docente specializzato sul sostegno desideri concorrere per una cattedra su posto comune. Tuttavia, anche in questo caso, sarebbe sufficiente partecipare a un percorso abbreviato da 30 CFU/CFA per ottenere l’abilitazione indispensabile in una specifica classe di concorso.
Il TFA Sostegno consente di acquisire 60 crediti formativi universitari (CFU) suddivisi nel seguente modo:
– 36 CFU: insegnamenti;
– 9 CFU: laboratori;
– 12 CFU: tirocinio (di cui 6 CFU per il tirocinio diretto, 3 CFU per il tirocinio indiretto e 3 CFU per l’utilizzo delle tecnologie per l’apprendimento TIC);
– 3 CFU: prova finale.
Tuttavia, è importante precisare che i 60 CFU previsti dal TFA Sostegno non sono correlati ai 60 CFU dei percorsi abilitanti introdotti dalla Riforma Bianchi.
La “Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti”, inclusa nella legge n. 79 del 29 giugno 2022 (convertita in legge – con modifiche – dal decreto n. 36 del 30 aprile 2022), che ha introdotto il percorso di formazione universitaria e accademica iniziale abilitante da 60 CFU/CFA, è entrata in vigore il 30 giugno 2022.
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2024, è in corso una fase transitoria durante la quale sono previsti alcuni percorsi abbreviati e la possibilità per gli aspiranti docenti che hanno ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 di utilizzarli come requisito d’accesso ai concorsi a cattedra.
Dal 1° gennaio 2025, la Riforma Bianchi entrerà in vigore a pieno regime e l’abilitazione ottenuta tramite la partecipazione ai percorsi da 60, 30 e 36 CFU costituirà un requisito d’accesso fondamentale per partecipare ai concorsi scolastici.
I docenti già specializzati sul sostegno, così come coloro che sono già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, hanno la possibilità di accedere direttamente ai percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA riservati agli insegnanti che desiderano conseguire una seconda abilitazione.
Questi percorsi, che possono essere seguiti interamente online, non sono soggetti a numeri chiusi o ad accessi programmati e, soprattutto, non influiscono sui limiti di sostenibilità dei percorsi da parte degli Atenei.
Gli aspiranti insegnanti che hanno completato con successo il TFA Sostegno hanno la possibilità di ottenere l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione frequentando i percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA.
Questi percorsi sono regolamentati dall’articolo 13 del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023 e non sono soggetti ai limiti di attivazione sostenibile dei percorsi abilitanti. Inoltre, è possibile seguire interamente i percorsi da 30 CFU/CFA in modalità telematica.
Non è previsto alcun accesso programmato o numero chiuso per questi percorsi.
Gli aspiranti docenti in possesso della specializzazione sul sostegno non sono tenuti ad acquisire i 30 CFU/CFA.
Piuttosto, i percorsi abbreviati da 30 CFU/CFA offrono loro la possibilità di ottenere l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione.
I 60 crediti formativi universitari del TFA Sostegno e quelli dei percorsi abilitanti sono profondamente diversi: i primi sono destinati alla specializzazione sul sostegno, mentre i secondi all’abilitazione degli aspiranti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado su posto comune.
Se un docente ha completato il TFA Sostegno e desidera ottenere l’abilitazione per una classe di concorso su posto comune, dovrà comunque frequentare il relativo percorso abilitante, che in questo caso è abbreviato e consiste in 30 CFU/CFA.
Allo stesso modo, se i docenti già abilitati intendono specializzarsi sul sostegno, dovranno partecipare al TFA Sostegno, che prevede 60 CFU.
I percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA, rivolti ai docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché ai docenti con specializzazione sul sostegno, sono già in corso da alcune settimane.
I percorsi destinati agli aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni, o a coloro che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e intendono partecipare al secondo e ultimo concorso a cattedra della fase transitoria (ottobre 2024), partiranno presto.
Con il decreto n. 621 del 22 aprile 2024, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito le disposizioni per l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024. Inoltre, sono state autorizzate le posizioni per i percorsi accreditati, per un totale di 51.753 posti, presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila. Ora si attendono i bandi delle università.
Stando a quanto previsto dall’articolo 4 del DPCM 40 CFU del 4 agosto 2023, i percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA possono essere erogati solo dalle Università e dalle Istituzioni AFAM regolarmente accreditate con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, adottato su parere conforme dell’ANVUR.
Stando a quanto previsto dall’articolo 4 del DPCM 40 CFU del 4 agosto 2023, i percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA possono essere erogati solo dalle Università e dalle Istituzioni AFAM regolarmente accreditate con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, adottato su parere conforme dell’ANVUR.
No, la normativa non prevede percorsi abilitanti specifici da 30 o 60 CFU/CFA dedicati all’abilitazione sul sostegno. La specializzazione sul sostegno può, infatti, essere ottenuta solo con il TFA Sostegno.