Con la riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti cambiano le regole anche per quanto riguarda il conseguimento dei crediti formativi universitari. Ovvero: 24 CFU fino al 31 ottobre e 60 CFU a numero chiuso. A prevederlo è la legge di conversione (legge n. 79 del 29 giugno 2022) del decreto n. 36/2022. Tuttavia bisognerà attendere la pubblicazione del DPCM che andrà a chiarire i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa relativa al conseguimento dei 60 CFU.
Il decreto attuativo è previsto entro fine luglio ed è fondamentale per completare gli effetti della norma stessa. Ma vediamo, intanto, quali sono le principali novità relative ai crediti universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche. Da tenere presente, a ogni modo, che per ogni credito acquisito l’impegno nelle classi deve essere di almeno 12 ore.
Cosa sono i 60 CFU?
I 60 CFU sono dei percorsi universitari abilitanti di formazione iniziale fortemente voluti dal Ministro dell’Istruzione Bianchi. E rappresentano, esattamente come finora i 24 CFU, un requisito di accesso fondamentale al concorso ordinario. Per acquisirli sono previste due modalità. Sarà, infatti, possibile ottenere i 60 CFU all’interno del tradizionale percorso di studi universitario (in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento della laurea) o dopo la laurea stessa.
Nello specifico, i 60 CFU comprendono anche un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno indiretto non inferiore a 20 CFU. Previsto, inoltre, un percorso universitario per consentire l’acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali. Ma si punterà anche sulle conoscenze e competenze (sia teoriche che pratiche) relative allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente. Tanto negli ambiti della pedagogia (almeno 10 CFU), quanto delle metodologie e tecnologie didattiche. Previsto, infine, un esame scritto ed una lezione simulata.
Fase transitoria: 24 CFU entro il 31 ottobre
Sebbene la legge sia già entrata in vigore, il passaggio sarà graduale e passerà attraverso una fase transitoria che durerà fino al 31 dicembre 2024. Coloro che conseguiranno almeno 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, infatti, potranno – appunto fino a tale data – partecipare al concorso ordinario. Ma avranno comunque l’obbligo, una volta superato il concorso stesso, di integrare i restanti 30 crediti entro il primo anno di insegnamento (con contratto a tempo determinato). Fermo restando l’anno di prova con valutazione finale prima della definitiva immissione in ruolo. Da novembre in poi, quindi, addio ai classici 24 CFU e via libera ai nuovi 60 CFU. Sebbene con qualche piccola eccezione.
Fase transitoria: i precari storici
La nuova riforma riserva, infatti, un occhio di riguardo ai precari storici. In particolare agli aspiranti docenti con almeno 3 annualità di servizio (anche non continuativi) negli ultimi 5 anni, purché una delle stesse sia specifica per la propria classe di concorso. Gli stessi potranno, difatti, accedere al concorso senza l’obbligo di ulteriori crediti formativi. Tuttavia, nel caso in cui gli stessi dovessero superare il concorso, dovranno poi acquisire almeno 30 CFU durante il primo anno di immissione in servizio e, quindi, affrontare anche la prova finale del percorso universitario di formazione iniziale per conseguire l’abilitazione all’insegnamento.
Fase transitoria: seconda abilitazione
Fino al 31 dicembre 2024 sarà, inoltre, possibile – per coloro che sono già in possesso di un’abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione e per coloro che hanno ottenuto la specializzazione sul sostegno – conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione mediante l’acquisizione di soli 30 CFU. Di questi, tuttavia, 20 CFU dovranno essere riferiti al campo delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento, mentre i restanti 10 CFU dovranno essere di tirocinio diretto. Anche per loro, una volta superato il concorso, scatterà l’obbligo di conseguire ulteriori 30 CFU e di superare la prova finale prima dell’immissione in ruolo a tempo indeterminato.
24 CFU fino al 31 ottobre e 60 CFU a numero chiuso
Dicevamo: 24 CFU fino al 31 ottobre e 60 CFU a numero chiuso. Ebbene, sì. Per chi vuole evitare brutte sorprese e sfuggire alla trappola del numero chiuso (e delle prevedibili prove preselettive) non resta ormai più molto tempo. Stando alla riforma voluta dal Ministro Bianchi, infatti, il reclutamento dei docenti diventerà sempre più selettivo e, soprattutto, su misura. Sia chiaro: per gli insegnanti della scuola per l’infanzia e primaria non cambierà nulla. Esattamente come accaduto finora, per loro sarà sufficiente essere in possesso della laurea in Scienze della formazione primaria.
I docenti che vorranno, invece, insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dovranno necessariamente conseguire i 60 CFU. Che saranno, verosimilmente, a numero chiuso. Ovvero, saranno strutturati sulla base dei bisogni del sistema scolastico italiano. Nello specifico, il Ministero comunicherà alle Università il fabbisogno di docenti e l’offerta formativa sarà, di conseguenza, adeguata a tale necessità, evitando di determinare situazioni di sovrannumero. Avere docenti che non possono essere stabilizzati è, in questo caso, un “fastidio” che il Ministero dell’Istruzione vuole assolutamente evitare.
60 CFU: a chi spettano i costi?
Gli oneri relativi ai percorsi universitari abilitanti di formazione iniziale previsti nell’ambito dei 60 CFU saranno interamente a carico dei partecipanti. Il DPCM previsto entro fine luglio – crisi di governo permettendo – stabilirà, tuttavia, un tetto massimo per le Università, in modo da evitare speculazioni o, comunque, costi eccessivi e fuori mercato.
60 CFU: il DPCM
E’ previsto, entro il 31 luglio, il DPCM che dovrà definire i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa relativa al conseguimento dei 60 CFU. Si tratta, come già detto, di un decreto attuativo imprescindibile per completare gli effetti della legge n. 79 del 29 giugno 2022. Inoltre, il decreto stabilirà anche il numero di crediti extra riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Nonché la percentuale minima di presenze alle attività formative per l’accesso alla prova finale. Infine, il DPCM definirà anche le modalità di svolgimento della prova finale del percorso, comprendente una prova scritta e una prova orale.
24 CFU fino al 31 ottobre e 60 CFU a numero chiuso. Cosa cambia?
E’ bene dirlo: si tratta di una riforma epocale. Che stravolgerà il mondo scuola. A partire dall’introduzione dei 60 CFU. Questi ultimi potranno essere conseguiti solo presso le università pubbliche, in presenza e senza paniere delle domande. Con maggiori costi e maggiori difficoltà. Ma, soprattutto, saranno a numero chiuso. Ragion per cui sarà previsto anche un test preselettivo d’ingresso. Facile intuire, quindi, come per molti aspiranti docenti il sogno di ottenere una cattedra rischi veramente di restare tale e di non concretizzarsi affatto.
La riforma Bianchi ha inaugurato di fatto un periodo di forte incertezza, tra notizie frammentarie e, soprattutto, contraddittorie. L’unica certezza è, al momento, rappresentata dai 24 CFU, acquisibili da chiunque. Ma solo fino al 31 ottobre 2022. Saranno, tuttavia, spendibili fino al 31 dicembre 2024. Un’occasione da cogliere al volo, probabilmente l’ultima per molti aspiranti docenti. Conseguire i 24 CFU adesso, significa giocare d’anticipo ed evitare il rischio di venire schiacciati dalla scure del numero chiuso.