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I sindacati chiedono il pieno riconoscimento dei 24 CFU nei percorsi abilitanti da 60 CFU

aspiranti docenti in un'aula unversitaria per i percorsi abilitanti

Le principali sigle sindacali del comparto scuola, FLC CGIL, CISL FSUR, SNALS Confsal e GILDA Unams, hanno sollecitato un chiarimento urgente al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) riguardo al riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) nei nuovi percorsi abilitanti.

La richiesta segue la diffusione di una FAQ da parte del MUR che ha suscitato dubbi tra gli operatori del settore. Secondo le indicazioni contenute nel documento del 29 maggio 2024, nei percorsi da 60 CFU/CFA potrebbero essere riconosciuti solo 12 dei 24 CFU precedentemente acquisiti. 

I sindacati sottolineano che, in base al DPCM del 4 agosto 2023, i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 dovrebbero essere pienamente riconosciuti nei nuovi percorsi abilitanti. La normativa prevede infatti che “ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art. 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto”.

Le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione per le possibili penalizzazioni che i docenti potrebbero subire se tale interpretazione restrittiva venisse applicata. Hanno pertanto richiesto un chiarimento immediato per garantire che i crediti già acquisiti siano riconosciuti integralmente, rispettando così gli impegni presi nei confronti dei docenti in formazione.

24 CFU: la FAQ del MUR

Tra le varie FAQ diffuse dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito dei percorsi abilitanti, quella che sta maggiormente facendo discutere è questa:

Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, ai percorsi di cui agli allegati 1 o 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, ha diritto al riconoscimento “pieno” dei 24 CFU/CFA? 

Secondo quanto disposto dal comma 1 secondo periodo, dell’art. 18-bis del d.lgs. 59/17 fino al 31 dicembre 2024, coloro i quali abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022, possono partecipare al concorso secondo il previgente ordinamento e, se vincitori di concorso, ottenere l’abilitazione con il percorso da 36 CFU/CFA di cui al comma 4 del medesimo articolo (all. 5 del DPCM 4 agosto 2023).

Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, al percorso di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 ha diritto al riconoscimento di massimo di 12 CFU/CFA. Nel caso il medesimo studente si iscrivesse al percorso di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 avrebbe diretto al riconoscimento di massimo 6 CFU/CFA. 

Il riconoscimento dei 24 CFU dovrebbe essere inquadrato a regime quando sarà passato il transitorio. Quindi, un laureato in possesso dei 24 CFU (non potendo più partecipare al concorso) potrà chiedere il riconoscimento dei 24 CFU ai fini del percorso da 60 CFU. 

I sindacati chiedono il riconoscimento integrale dei 24 CFU

Le sigle sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, SNALS Confsal e GILDA Unams denunciano che, a seguito delle indicazioni contenute nelle FAQ del MUR del 29 maggio 2024, diversi Atenei stanno esprimendo l’orientamento a riconoscere un massimo di 12 CFU/CFA nell’ambito dei percorsi formativi da 60 CFU/CFA.

Le stesse organizzazioni sindacali precisano di aver sollecitato un rapido chiarimento nel merito di questa tematica, onde evitare penalizzazioni per i docenti coinvolti.

Nello specifico, ribadendo che a loro avviso i 24 CFU devono essere riconosciuti integralmente nei percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA, scrivono:

Tuttavia, il DPCM del 4 agosto 2023, all’art. 8 primo periodo afferma che “ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art. 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto […].

L’art. 7 comma 2, che viene richiamato, fa riferimento ai percorsi da 60 CFU/CFA la cui composizione è individuata dall’allegato 1 al DPCM.

Pertanto, se nel testo del DPCM quando ci si riferisce al riconoscimento dei 24 CFU/CFA si richiamano sia l’Allegato 1 che l’Allegato 5, sembra effettivamente corretta la previsione di un pieno riconoscimento dei 24 CFU/CFA acquisiti entro ottobre 2022 anche in relazione ai corsi da 60 crediti che si possono conseguire prima del concorso”.

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