Era atteso per il 31 luglio 2022 il primo decreto della serie che servirebbe a regolamentare il percorso di abilitazione dei 60 CFU del nuovo sistema di reclutamento docenti.
Si tratta di una serie di decreti volti a specificare meglio ogni aspetto della riforma reclutamento docenti firmata dal Ministro dell’Istruzione Bianchi.
É passato un mese dal termine ultimo secondo il quale sarebbe dovuto uscire, ma ancora non si sa nulla.
Probabili motivazioni dei ritardi nel decreto di regolamentazione dei 60 CFU docenti
É probabile che ci sia una serie di problemi a livelli di normativa tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università riguardo l’offerta formativa corrispondente ai 60 crediti universitari necessari per la formazione iniziale.
Inoltre, dovrebbero esserci anche dei problemi di natura politica. Pare che ci siano pensieri discordanti riguardo la direzione che questo DPCM debba prendere.
Sembra, infatti, che in molti spingano affinché il decreto relativo ai percorso formativi abilitanti all’insegnamento conservi le stesse caratteristiche del vecchio TFA. Quindi, a numero chiuso e con tirocinio obbligatorio anche per i docenti precari che, di fatto, insegnano già da parecchi anni.
Ma non si tratta di un approccio corretto secondo diversi punti di vista. Infatti, far ripetere il tirocinio a chi è in lista d’attesa da circa nove anni rischia di far avere una selezione qualitativa al contrario. Stando così le cose, potrebbe accadere che i migliori scelgano dei settori lavorativi diversi rispetto all’insegnamento.
Cosa il decreto deve ancora definire
Ad ogni modo ecco che cose che il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sarebbe dovuto uscire il 31 luglio avrebbe dovuto definire:
- i contenuti e la struttura relativa all’offerta formativa riguardo il 60 CFU, di cui almeno 10 e sarebbero dovuti essere di area pedagogica avrebbero dovuto comprendere attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU. Per ogni CFU del tirocinio l’impegno in presenza delle classi non può essere inferiore a 12 ore.
- Il numero di CFU relativi alla formazione inclusiva delle persone con disabilità;
- la percentuale delle attività formative in presenza per garantire l’accesso alla prova finale;
- le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente sia la prova scritta e sia la prova orale.
Bisogna ricordare che i 24 CFU già conseguiti sono validi come requisito di accesso al concorso secondo l’ordinamento previgente.
Il decreto si occuperà di stabilire i criteri per il riconoscimento di altri crediti eventuali maturati durante il percorso universitario. Si tratta di crediti che devono essere comunque strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.
Il costo è attribuito interamente ai corsisti, ma bisognerà definire un prezzo calmierato, cioè un tetto massimo che le Università non potranno superare.