La riforma del reclutamento degli insegnanti, disciplinata dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022, ha apportato importanti cambiamenti alle modalità di accesso alla professione docente.
Le nuove disposizioni prevedono che l’ingresso nel ruolo di insegnante avvenga esclusivamente attraverso il superamento di un concorso pubblico nazionale. Questo concorso, che si svolgerà ogni anno, ha l’obiettivo di coprire i posti disponibili e vacanti nelle scuole italiane. Sarà indetto su base regionale o interregionale, garantendo una copertura a livello nazionale.
Dopo aver ottenuto i pareri positivi del CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), del CUN (Consiglio Universitario Nazionale) e del CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), si attende l’ultima valutazione del CNAM (Consiglio Nazionale degli Architetti), che è prevista entro questa settimana.
Una volta completata questa fase, la bozza del DPCM contenente le disposizioni sui 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) sarà inviata a Palazzo Chigi per la firma del Presidente del Consiglio e successivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
60 CFU insegnamento: i 4 nuovi percorsi per l’accesso al ruolo
Sono previsti quattro percorsi distinti per accedere al ruolo di insegnante, ognuno con requisiti specifici:
1. Percorso a regime: Consiste nel conseguimento di 60 CFU durante il percorso di laurea, compresi i crediti di tirocinio diretto svolto nelle scuole. Questo percorso sarà organizzato dagli atenei in collaborazione con i centri universitari di formazione iniziale. Al termine del percorso, gli aspiranti insegnanti dovranno affrontare una prova finale che includerà una lezione simulata per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
2. Percorso con 30 CFU: Fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile accedere ai concorsi anche con almeno 30 CFU, a patto che parte di essi siano riconducibili al tirocinio diretto. I docenti vincitori del concorso e immessi in servizio a tempo determinato dovranno completare la formazione iniziale (con i restanti 30 CFU) e superare la prova finale per ottenere l’abilitazione.
3. Percorso per precari storici: I docenti con almeno 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni potranno accedere al concorso senza ulteriori crediti e senza abilitazione. Tuttavia, sarà necessario aver svolto un’annualità di servizio specifica per la classe di concorso a cui si partecipa. In caso di superamento del concorso, i docenti dovranno acquisire almeno 30 crediti formativi universitari o accademici nel percorso universitario di formazione iniziale e superare la prova finale per conseguire l’abilitazione.
4. Percorso con 24 CFU: Coloro che avranno conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU richiesti potranno partecipare ai concorsi fino al 31 dicembre 2024. Successivamente, dovranno integrare la formazione iniziale con ulteriori 36 CFU e superare la prova finale per ottenere l’abilitazione.
Formazione iniziale: contenuto del DPCM 60 CFU
È attualmente in fase di emanazione il DPCM 60 CFU, il quale avrà un ruolo determinante nel regolare i percorsi di abilitazione all’insegnamento. Questo provvedimento, la cui pubblicazione è imminente, rivestirà un’importanza cruciale nel definire le modalità di formazione iniziale per gli aspiranti docenti e stabilire le specifiche per le diverse situazioni.
Il DPCM prevede l’esistenza di un percorso completo che richiede l’acquisizione di 60 CFU, nonché la disponibilità di diversi percorsi abbreviati:
- da 30 CFU dedicato agli aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio;
- da 30 CFU per coloro che desiderano partecipare al concorso con un’abilitazione di soli 30 CFU, seguito da un percorso di completamento dopo il superamento del concorso;
- abbreviato per coloro che partecipano al concorso con i requisiti di 24 CFU.
Il DPCM rappresenterà un importante punto di riferimento per gli aspiranti insegnanti, offrendo linee guida chiare e dettagliate per una formazione completa e adeguata nel campo dell’istruzione.
La pubblicazione di questo decreto è prevista a breve e rivestirà un’importanza fondamentale nel fornire le basi per una preparazione solida nel settore dell’educazione.
La formazione iniziale: come avverrà l’accesso al ruolo?
L’accesso al ruolo e la formazione iniziale dei docenti sono regolati da un sistema articolato, comprendente diversi elementi chiave:
- Percorso universitario e accademico abilitante: Gli aspiranti docenti devono completare un percorso formativo di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici. Durante questo percorso, gli studenti acquisiscono competenze teorico-pratiche fondamentali per il loro futuro ruolo di insegnanti. Al termine del percorso, è richiesta la partecipazione a una prova finale per dimostrare le competenze acquisite.
- Concorso pubblico nazionale: Successivamente, si svolge un concorso pubblico nazionale per la selezione dei candidati che desiderano accedere ai ruoli nel settore dell’insegnamento. Il concorso, organizzato su base regionale o interregionale, rappresenta un momento cruciale per la selezione dei migliori candidati.
- Periodo annuale di prova: I vincitori del concorso accedono a un periodo annuale di prova in servizio, durante il quale il loro lavoro viene attentamente valutato. Al termine di questo periodo, viene effettuata una valutazione conclusiva per determinare l’idoneità dell’insegnante al ruolo.
La formazione iniziale abilitante dei 60 CFU
Il percorso formativo per i futuri insegnanti è un processo attentamente organizzato all’interno del panorama accademico e universitario. Le istituzioni universitarie e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica giocano un ruolo di primaria importanza nell’organizzazione e nell’implementazione di questo percorso tramite i loro centri di formazione iniziale.
Più precisamente:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 10 |
Tirocinio diretto specifico per la classe di concorso, con un impegno in presenza di almeno dodici ore per ogni CFU o CFA di tirocinio | 15 |
Tirocinio indiretto | 5 |
Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
Disciplina di area linguistico-digitale | 3 |
Disciplina psico-socio-antropologiche | 4 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 18 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
Come avviene l’accesso al percorso dei 60 CFU?
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) avrà il compito di valutare e comunicare al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel prossimo triennio. Tale valutazione terrà conto delle diverse tipologie di posti e classi di concorso. Coinvolgendo non solo le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, ma anche le scuole italiane all’estero.
L’obiettivo principale di questa pianificazione è garantire che il sistema di formazione iniziale dei docenti generi un numero adeguato di abilitati. Ciò permetterà di mantenere un processo di selezione equo e uniforme su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra le diverse regioni.
Tuttavia, nel caso in cui il numero di richieste di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso superi la capacità sostenibile precedentemente stabilita, le università e le istituzioni AFAM avranno la facoltà di pianificare l’accesso a tali percorsi a livello locale, seguendo le modalità definite dal MUR.
Inoltre, per i primi tre cicli dei percorsi abilitanti, i docenti attualmente impiegati con contratti presso scuole statali o paritarie o nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali potranno accedere ai percorsi corrispondenti alla loro classe di concorso di interesse, nel rispetto delle riserve di posti stabilite. Secondo la bozza attuale del DPCM, la riserva sarà del 40% per il primo ciclo, mentre per il secondo e il terzo ciclo sarà del 30%.
Presenza ai percorsi abilitanti di formazione iniziale
Per poter accedere alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale, è indispensabile rispettare un requisito essenziale: la presenza alle attività formative deve essere almeno del 60%.
La costante partecipazione alle attività formative riveste un ruolo fondamentale nel garantire un livello di preparazione adeguato e nell’acquisire le competenze necessarie per l’insegnamento nella scuola secondaria.
Come vengono erogati i percorsi abilitanti?
I percorsi di formazione iniziale offrono diverse modalità di erogazione, consentendo ai partecipanti di scegliere tra lezioni in presenza o, per le attività non relative al tirocinio e ai laboratori, modalità telematiche che rappresentano fino al 20% del totale.
Tuttavia, il Decreto legge PA2 ha introdotto una disposizione transitoria che consente, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, di svolgere i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale in modalità telematica. In questo caso, ad eccezione del tirocinio e dei laboratori, le attività saranno condotte in modalità sincrona e non potranno superare il 50% del totale.
Questa transizione è stata introdotta al fine di gestire l’introduzione del nuovo sistema di formazione, mantenendo al contempo l’obiettivo di rispettare il target di assunzioni stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede l’immissione in ruolo di 70.000 docenti entro il 2024.
Inoltre, questa fase transitoria mira a facilitare i vincitori dei concorsi che devono ancora conseguire l’abilitazione. Consentendo loro di integrare i crediti formativi universitari mancanti durante il periodo di contratto annuale a tempo determinato. Ciò contribuisce a bilanciare le esigenze di formazione, le nuove modalità di erogazione e le necessità di garantire il corretto flusso di assunzioni previste.
Riconoscimento dei 24 CFU
Nell’ambito dei percorsi abilitanti occorre, inoltre, precisare che, per quanto concerne il conseguimento dei CFU o CFA:
- vengono riconosciuti 24 CFU o CFA ottenuti in base al precedente ordinamento, con un requisito minimo di 10 CFU o CFA di tirocinio diretto;
- i CFU e CFA conseguiti nei corsi di laurea universitari o accademici, se coerenti con il Profilo definito nell’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida specificate nell’allegato B del decreto.
I laureandi: requisiti d’accesso necessari
Gli aspiranti docenti che attualmente si stanno dedicando ai propri percorsi di studio per ottenere i titoli richiesti dall’articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto legislativo, hanno anche la possibilità di accedere ai percorsi abilitanti per l’insegnamento.
Tuttavia, per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è richiesto il completamento di almeno 180 crediti formativi universitari (CFU) per poter accedere ai percorsi di abilitazione.
Questa opportunità apre le porte a coloro che stanno ancora percorrendo il loro cammino di formazione, consentendo loro di accedere alla formazione necessaria per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.
La condizione di raggiungere almeno 180 CFU per gli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico mira a garantire un adeguato livello di preparazione e competenze prima di intraprendere il percorso di abilitazione. In questo modo si assicura che gli aspiranti docenti siano sufficientemente preparati per affrontare le sfide dell’insegnamento nella scuola secondaria.
Formazione iniziale (DPCM 60 CFU): aspiranti docenti con 30 CFU
I docenti che hanno vinto il concorso e hanno conseguito soltanto 30 CFU/CFA devono completare la loro formazione iniziale e superare la prova finale per ottenere l’abilitazione. Questa fase di integrazione formativa avviene durante il primo anno di servizio a tempo determinato.
Il DPCM 60 CFU stabilisce le modalità dei percorsi da 30 CFU necessari per partecipare al concorso, che prevedono quanto segue:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 6 |
Tirocinio diretto | 5 |
Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
Disciplina di area linguistico-digitale | 3 |
Disciplina psico-socio-antropologiche | 4 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 9 |
Il progetto del decreto attuativo stabilisce anche il percorso per i vincitori del concorso che devono conseguire i 30 CFU/CFA. Questo percorso prevede una prova finale che consiste in una prova scritta e una lezione simulata.
Ecco i dettagli specifici:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 4 |
Tirocinio indiretto | 15 |
Didattica delle discipline, linguaggio delle discipline, Metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 9 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
Formazione iniziale (DPCM 60 CFU): i precari storici
Ai docenti che hanno prestato servizio presso istituzioni scolastiche statali per almeno 3 anni, anche in modo non continuativo, nei cinque anni precedenti e che risultano vincitori del concorso, viene data l’opportunità di completare la loro formazione iniziale e superare la prova finale per ottenere l’abilitazione.
Questa integrazione formativa avviene nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato, durante il quale i docenti dovranno conseguire 30 CFU/CFA. È importante notare che, per partecipare al concorso, almeno uno dei periodi di servizio deve essere stato svolto nella specifica classe di concorso per cui si intende concorrere.
Ecco i dettagli:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 4 |
Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
Discipline di area linguistico-digitale | 3 |
Discipline psico-socio-antropologiche | 3 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 6 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 2 |
Tirocinio indiretto | 9 |
Formazione iniziale (DPCM 60 CFU): aspiranti docenti con 24 CFU
I docenti che hanno conseguito almeno 24 CFU per l’insegnamento hanno la possibilità di partecipare al concorso senza l’abilitazione, a patto che abbiano ottenuto tali crediti entro il 31 ottobre 2022.
Una volta superato il concorso, i docenti saranno assunti con un contratto a tempo determinato e dovranno completare la loro formazione iniziale con ulteriori 36 CFU al fine di ottenere l’abilitazione. Questo processo richiederà il superamento di una prova scritta e di una lezione simulata.
La bozza del DPCM attualmente in fase di valutazione prevede disposizioni specifiche in merito a questa questione:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 3 |
Tirocinio diretto | 10 |
Tirocinio indiretto | 3 |
Discipline di area linguistico-digitale | 3 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 15 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica | 2 |
I 60 CFU insegnamento e la prova finale
La fase conclusiva del percorso formativo dei docenti prevede una prova finale composta da una prova scritta e una lezione simulata. Questi test sono volti a valutare l’acquisizione delle competenze professionali, come definito nell’Allegato A della bozza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) relativo ai percorsi formativi da 60 CFU.
La prova scritta consiste in un’analisi critica e sintetica di episodi, casi, situazioni e problematiche che si sono verificate durante il tirocinio diretto e indiretto, svolti nel percorso di formazione iniziale. L’obiettivo principale è valutare le competenze acquisite dal tirocinante nell’ambito dell’attività svolta all’interno dei gruppi-classe e della didattica disciplinare. Particolare attenzione viene dedicata alle attività di laboratorio e all’acquisizione di conoscenze psicopedagogiche.
La lezione simulata, invece, prevede la progettazione di un’attività didattica innovativa, con una durata massima di quarantacinque minuti. Durante questa prova, i docenti dovranno illustrare le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche effettuate, inclusi i possibili utilizzi delle tecnologie digitali multimediali. La progettazione sarà basata sul percorso di formazione iniziale specifico per la classe di concorso considerata.
La commissione giudicatrice assegna un punteggio massimo di dieci punti sia alla prova scritta che alla lezione simulata. La prova finale viene considerata superata se il candidato raggiunge un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.
Una volta superata la prova finale, i docenti acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso di riferimento. Questo rappresenta un importante traguardo nella loro carriera professionale, confermando le competenze acquisite durante il percorso formativo.
Formazione iniziale 60 CFU: l’abilitazione all’insegnamento
Per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, è richiesta la completamento di un percorso universitario e accademico di formazione iniziale, con un minimo di 60 CFU/CFA, oltre al superamento della prova finale.
Tuttavia, è importante sottolineare che l’abilitazione ottenuta non conferisce automaticamente un titolo di idoneità né garantisce l’assunzione a tempo indeterminato al di fuori delle procedure concorsuali stabilite.
Una volta ottenuta, l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha validità illimitata nel tempo. Ciò significa che i docenti abilitati sono autorizzati a svolgere la professione senza restrizioni temporali e sono qualificati per insegnare nelle scuole corrispondenti al loro ambito di competenza.
Sostegno: requisiti di accesso al concorso
Il conseguimento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità rappresenta un prerequisito fondamentale per l’ammissione al concorso per i posti di sostegno.
La formazione specifica necessaria è regolamentata da un apposito regolamento che è stato adottato per dare attuazione all’articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.
60 CFU insegnamento. Le prove concorsuali
I prossimi concorsi, a seguito dell’entrata in vigore del decreto, includeranno una prova scritta con domande a risposta aperta. Questa prova avrà lo scopo di valutare le conoscenze e le competenze dei candidati nella specifica disciplina della classe di concorso o del tipo di posto per cui si stanno candidando. Verranno considerate anche le loro abilità nelle metodologie e nelle tecniche di insegnamento generale e disciplinare, nonché la conoscenza dell’informatica e della lingua inglese.
Durante il periodo compreso tra la pubblicazione di ciascuna procedura concorsuale e il 31 dicembre 2024, potrebbe essere introdotta una fase di preselezione. Questa fase consentirebbe solo ai candidati che la superano di avanzare alla successiva fase di selezione.
Formazione iniziale (DPCM 60 CFU): anno di prova e successiva immissione in ruolo
I vincitori del concorso per i posti comuni, previa abilitazione all’insegnamento, devono affrontare un periodo di prova in servizio della durata di un anno. Il superamento positivo di questa fase è fondamentale per la conferma del docente nel ruolo.
Durante il periodo di prova, il docente deve aver svolto almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 dedicati alle attività didattiche.
Al termine del periodo di prova, il docente è sottoposto a un test finale che valuta le sue competenze pratiche nell’insegnamento. Considerando anche le sue conoscenze teoriche nella materia di insegnamento e le metodologie adottate.
La valutazione viene effettuata attraverso un’istruttoria condotta da un docente tutor, mentre il dirigente scolastico emette la valutazione finale, basandosi su tali elementi. È importante evidenziare che questa valutazione non deve comportare ulteriori spese per il bilancio pubblico.
Nel caso in cui il docente non superi il test finale o riceva una valutazione negativa durante il periodo di prova, è previsto un secondo periodo di prova annuale, senza possibilità di ulteriori estensioni. Entro il 31 luglio 2022, il Ministro dell’Istruzione emetterà un decreto per stabilire le modalità del test finale e i criteri di valutazione per il personale in periodo di prova.
I vincitori del concorso che non hanno ancora ottenuto l’abilitazione all’insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale stipulano un contratto di supplenza annuale con l’Ufficio Scolastico Regionale dell’istituzione scolastica prescelta. Tuttavia, devono acquisire 30 CFU/CFA dei percorsi di formazione iniziale universitaria e accademica a loro spese. Dopo aver conseguito l’abilitazione, vengono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui superamento positivo garantisce l’ingresso definitivo nel ruolo.
L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non ricevono una valutazione positiva al termine del periodo di prova annuale.
Cancellazione da tutte le Graduatorie
Il docente, una volta superato con successo il test finale e ricevuto una valutazione finale positiva, sarà rimosso da tutte le altre graduatorie di cui fa parte. Compresi gli elenchi di merito, gli elenchi di istituto e gli elenchi a esaurimento.
Inoltre, sarà confermato nel proprio ruolo presso la stessa istituzione scolastica in cui ha svolto il periodo di prova.
Cosa prevede il vincolo triennale?
Dopo il superamento del periodo di prova, il docente è tenuto a restare nella stessa istituzione scolastica per un minimo di 3 anni, mantenendo la medesima tipologia di posto e classe di concorso. Tale obbligo si estende anche per il periodo necessario a completare la formazione iniziale e ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
Tuttavia, sono previste alcune situazioni eccezionali in cui questo vincolo può essere superato. Ad esempio, nel caso di sovrannumero o esubero di personale, oppure in conformità alle disposizioni dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
È importante sottolineare che tali eccezioni si applicano esclusivamente a eventi verificatisi successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Assegnazione provvisoria, utilizzo e incarico di supplenza
I docenti hanno la possibilità di presentare domanda per l’assegnazione provvisoria e l’utilizzo all’interno della propria provincia di competenza. Inoltre, hanno la facoltà di accettare l’incarico di supplenza per l’intero anno scolastico, purché siano in possesso dei requisiti necessari, anche per altre tipologie o classi di concorso.
Costi dei percorsi abilitanti 60 CFU della formazione iniziale
La bozza del DPCM 60 CFU indica che i costi dei percorsi di formazione si collocano nell’intervallo compreso tra i 2.000 e i 2.500 euro:
Tipologia di percorso | Costo massimo |
Percorsi da 60 CFU/CFA | 2.500 euro |
Percorsi abbreviati per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU | 2.000 euro |
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso | 2.000 euro |