Con l’approvazione della Commissione Europea e la firma della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l’atteso DPCM 60 CFU è ora pronto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Precedentemente, l’importante bozza del decreto attuativo era stata sottoposta anche al parere di:
- Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI);
- Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);
- Consiglio Universitario Nazionale (CUN).
La notizia è stata salutata con entusiasmo anche dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il quale ha dichiarato: “Con questo Decreto abbiamo varato una riforma del PNRR che era attesa da oltre un anno. La firma del nostro articolato al 31 luglio, dopo un confronto serrato e costruttivo con la Commissione europea e in piena intesa con il Ministero dell’Università, consente di avviare i percorsi universitari già nel prossimo anno accademico e, in coordinamento con le altre procedure di reclutamento, i concorsi previsti dal PNRR”.
Ecco la bozza DPCM 60 CFU
Con l’avanzamento della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti, istituita attraverso il DL 36/2022 e successivamente ratificata come legge n. 79/2022, il panorama educativo italiano sperimenta significative trasformazioni. Queste novità, proposte e volute dall’ex Ministro Bianchi, si sono manifestate principalmente con l’introduzione di percorsi formativi da 60 CFU/CFA.
Il DPCM in oggetto regola tale meccanismo di abilitazione, mirato specificamente ai futuri insegnanti delle scuole secondarie.
È, però, opportuno sottolineare che la Riforma ha previsto un periodo di transizione, che si estenderà fino al 31 dicembre 2024. Durante tale fase, coloro che hanno accumulato i 24 CFU (ottenuti entro il 31 ottobre 2022) o 30 CFU (per i quali i corsi avranno inizio a breve) potranno concorrere per posizioni didattiche. In tali circostanze, la formazione avrà l’obiettivo di integrare i crediti mancanti, ovvero 30 CFU o 36 CFU.
Ora, analizziamo in profondità le disposizioni della bozza DPCM 60 CFU.
Quali sono i punti principali del DPCM 60 CFU?
In seguito all’ufficializzazione dell’avvenuta firma del DPCM 60 CFU, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha esposto le linee guida centrali del relativo decreto attuativo:
- È previsto un rigoroso sistema di accreditamento affidato all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). Che definisce i percorsi di contenuto, le procedure di monitoraggio sul livello qualitativo della formazione e la valutazione finale degli aspiranti docenti.
- Tutti i nuovi percorsi si concluderanno con l’esame finale: una prova scritta e una lezione simulata. Il cui superamento garantirà ai candidati il conseguimento della formazione professionalizzante delineata dagli standard minimi del docente abilitato. Grazie alle modalità di svolgimento della prova e alla specifica composizione prevista per la commissione giudicatrice.
- I percorsi formativi saranno oggetto di una valutazione periodica “ex post” da parte dell’ANVUR. Che, per assicurare omogeneità della qualità dell’offerta formativa da parte delle università, terrà conto del “tasso di successo” dei nuovi abilitati alle procedure di reclutamento per la scuola.
Fabbisogno docenti e attivazione dei percorsi: cosa prevede la bozza DPCM 60 CFU
Secondo l’articolo 6 del progetto DPCM 60 CFU, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è incaricato di definire il fabbisogno in termini di personale docente per i successivi tre anni accademici, nell’ambito del Sistema educativo nazionale. Il tutto tenendo conto anche delle istituzioni paritarie, dei percorsi educativi regionali e delle scuole italiane all’estero.
I dettagli su tali esigenze, da comunicare annualmente entro febbraio, sono destinati al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Quest’ultimo ha la responsabilità di delineare la programmazione formativa triennale per ogni percorso, assicurando l’equilibrio nelle selezioni concorsuali relative alle diverse categorie di docenti.
Ogni anno, attraverso un specifico decreto, il MUR determinerà la capacità operativa dei programmi di formazione iniziale.
Inoltre, l’articolo 6 specifica che, nel caso le richieste di ammissione ai programmi di formazione per determinate categorie superino la capacità stabilita, le università e altre istituzioni accademiche hanno la facoltà di organizzare localmente l’ammissione, seguendo le direttive fornite dal MUR.
DPCM 60 CFU: cosa prevede la fase transitoria?
Allorquando pienamente operativi, i corsi di formazione per l’abilitazione privilegeranno l’insegnamento in aula. Tuttavia, una quota, che non supererà il 20% della durata complessiva, potrà avvalersi di strumenti digitali. Si sottolinea, però, l’assoluta necessità di svolgere in presenza tirocini e sessioni di laboratorio.
Nell’orizzonte degli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, si prevede un regime transitorio. In virtù del Decreto PA bis, si potranno sperimentare lezioni in modalità telematica sincrona, fino a coprire la metà della durata totale del programma. Naturalmente, laboratori e tirocini rimarranno esclusivamente in presenza.
Queste misure rispondono alle aspettative di una notevole ondata di futuri docenti, amplificata dalla carenza di percorsi abilitativi dal 2013 e dall’ambizioso target del PNRR di introdurre 70.000 nuovi educatori entro il 2024.
Parallelamente, questo approccio transitorio mira a facilitare l’ottenimento dei crediti formativi necessari per gli aspiranti docenti. Soprattutto, per coloro che sono alle prese con l’anno di prova.
I percorsi da 60 CFU saranno a numero chiuso o a numero aperto?
Il verdetto finale sulla chiarezza dei criteri d’accesso ai percorsi di formazione abilitante è ancora sospeso. Per ora, la bozza del DPCM 60 CFU non ha dissipato tutte le nubi di ambiguità.
Dopo la sua pubblicazione, il dibattito si è infiammato. Coinvolgendo diverse figure chiave come aspiranti docenti, figure politiche, sindacati e rappresentanti dei media. Le interpretazioni divergono: alcuni vedono un futuro di ammissioni limitate, mentre altri smentiscono tale prospettiva.
Un’analisi più attenta, però, suggerisce un quadro diverso: i percorsi 60 CFU saranno programmati in base alla capacità di accoglienza delle università.
Il Decreto PA bis ha, inoltre, offerto ulteriori chiarimenti, favorendo l’inclusività. La scelta di permettere l’offerta di lezioni a distanza fino al 50% – tirocini e laboratori esclusi – espande di fatto le opportunità di accesso ai 60 CFU/CFA per una platea più ampia di candidati.
Cosa prevede la bozza DPCM 60 CFU?
Il DPCM 60 CFU sarà chiamato a delineare un articolato schema per la formazione, includendo diverse categorie di CFU/CFA: 60, 30 e 36.
L’accento è posto su un requisito minimo di 10 CFU/CFA per l’area pedagogica. E su una sezione di tirocinio, sia diretto che indiretto, che dovrà ammontare a non meno di 20 CFU/CFA. Con un impegno richiesto in aula di 12 ore per ciascun credito.
Il testo del decreto contiene specifiche riguardo ai crediti destinati all’inclusività nella formazione, un’attenzione particolare alle esigenze delle persone con disabilità. Stabilendo le percentuali di presenza richieste durante le attività formative per qualificarsi all’esame finale.
In conclusione, il DPCM mette a fuoco le procedure che governeranno l’esecuzione della prova finale del cammino universitario e accademico. Fornendo dettagli sulle componenti scritte e orali dell’esame, manifestando un quadro completo e accurato delle nuove direttive in materia di formazione.
Riforma Bianchi: i nuovi requisiti di accesso ai concorsi e il nuovo reclutamento dei docenti
La riforma del reclutamento e della formazione dei docenti per le scuole secondarie di primo e secondo grado ha introdotto modifiche significative al decreto legislativo n. 59/2017.
Alla luce di tali novità, il nuovo sistema si articola nei seguenti elementi:
- percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, che richiede la superamento di una prova finale e il conseguimento di 60 CFU/CFA. Al termine di questo percorso, si ottiene l’abilitazione;
- concorso pubblico nazionale, che sarà indetto a livello regionale o interregionale;
- periodo di prova in servizio della durata di un anno, che include un esame finale e una valutazione conclusiva.
Gli aspiranti docenti potranno partecipare al concorso solo se soddisfano i seguenti requisiti, oltre al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso:
- aver conseguito 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (fase transitoria in vigore fino al 31 dicembre 2024);
- possedere almeno 30 CFU (fase transitoria in vigore fino al 31 dicembre 2024);
- aver ottenuto 60 CFU tramite il percorso universitario di formazione iniziale abilitante.
- almeno 3 anni di servizio (di cui uno specifico nella classe di concorso per cui si candidano) presso le scuole statali negli ultimi 5 anni.
La prima procedura concorsuale che sarà indetta è il Concorso straordinario ter 2023, rivolto ai docenti che hanno accumulato almeno 3 anni di servizio o che hanno conseguito i 24 CFU. I vincitori di questa selezione dovranno completare il percorso formativo per acquisire i CFU mancanti.
Bozza DPCM 60 CFU: cosa sono i percorsi da 30 CFU e da 36 CFU?
I percorsi da 30 CFU e da 36 CFU saranno applicabili esclusivamente durante la fase transitoria, che avrà validità fino al 31 dicembre 2024.
Il DPCM fornirà disposizioni dettagliate riguardo al percorso completo di 60 CFU e stabilirà le linee guida per i seguenti percorsi abbreviati:
- 30 CFU: per gli aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio; per i candidati che intendono partecipare al concorso con soli 30 CFU; per coloro che dopo il superamento del concorso devono conseguire i crediti mancanti; per i docenti già abilitati in un’altra classe di concorso o in un altro grado; per i docenti specializzati e assunti su sostegno che non dispongono dell’abilitazione sulla disciplina in cui insegnano;
- 36 CFU: riservato a coloro che partecipano al concorso con i soli 24 CFU.
Bozza DPCM 60 CFU: il riconoscimento dei 24 CFU
L’articolo 8 della bozza del DPCM 60 CFU tratta del riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici.
In particolare, lo stesso stabilisce che:
- sono riconosciuti 24 CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto;
- i CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo di cui all’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida di cui all’allegato B al presente decreto.
Bozza DPCM 60 CFU: percorsi abilitazione 60 CFU
Il percorso di abilitazione all’insegnamento di 60 CFU rappresenta un’opportunità riservata a diverse categorie di candidati. Questa via è aperta ai laureati, ai diplomati ITP (Istituti Tecnici Professionali) e agli studenti iscritti a corsi universitari che conducono a titoli idonei all’insegnamento. È importante notare che per accedere a questo percorso, è necessario aver acquisito almeno 180 CFU durante il proprio percorso di studi.
Percorso CFU | Destinatari | Requisiti |
60 CFU | Laureati | – |
Diplomati ITP | – | |
Studenti in corsi di studi per insegnanti | Acquisizione di almeno 180 CFU |
In particolare, il percorso di abilitazione insegnamento 60 CFU sarà così strutturato:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 10 |
Tirocinio diretto specifico per la classe di concorso, con un impegno in presenza di almeno dodici ore per ogni CFU o CFA di tirocinio | 15 |
Tirocinio indiretto | 5 |
Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
Disciplina di area linguistico-digitale | 3 |
Disciplina psico-socio-antropologiche | 4 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 18 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
Bozza DPCM 60 CFU: percorsi abilitazione 30 CFU
Nell’ambito dell’abilitazione insegnamento 60 CFU, è previsto un percorso specifico di 30 CFU che si rivolge a diverse categorie di candidati. Questo percorso è riservato ai vincitori di concorso che hanno già conseguito 30 CFU.
Inoltre, è aperto anche ai docenti già abilitati in un’altra classe di concorso o a un diverso grado. È inoltre destinato ai docenti specializzati e assunti nell’ambito del sostegno che non possiedono ancora l’abilitazione nella disciplina in cui insegnano.
Infine, è richiesto che gli aspiranti docenti con almeno tre anni di servizio e i vincitori di concorso conseguano 30 CFU per completare il percorso di abilitazione.
Percorso CFU | Destinatari | Requisiti |
30 CFU | Vincitori di concorso | In possesso di almeno 30 CFU |
Docenti già abilitati in altra classe di concorso o in altro grado | – | |
Docenti specializzati e assunti su sostegno senza abilitazione sulla disciplina in cui insegnano | – | |
Vincitori dei concorsi con tre annualità di servizio | – |
Il nuovo percorso di formazione per l’abilitazione all’insegnamento sarà strutturato nel seguente modo:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 4 |
Tirocinio indiretto | 15 |
Didattica delle discipline, linguaggio delle discipline, Metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 9 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
Bozza DPCM 60 CFU: percorsi abilitazione 36 CFU
Da segnalare, infine, il percorso di 36 CFU dedicato ai docenti che hanno ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e che, entro il 31 dicembre 2024, partecipano e superano il concorso.
Questo percorso offre l’opportunità di completare l’abilitazione e consolidare le competenze necessarie per l’insegnamento. Sarà un traguardo importante per i docenti che desiderano progredire nella loro carriera e offrire un’istruzione di qualità agli studenti.
Percorso CFU | Destinatari | Requisiti |
36 CFU | Docenti | Laurea e 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022, accesso e superamento del concorso entro il 31/12/2024 |
Il percorso di formazione abilitante dei 36 CFU sarà strutturato secondo la seguente tabella:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 3 |
Tirocinio diretto | 10 |
Tirocinio indiretto | 3 |
Discipline di area linguistico-digitale | 3 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 15 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica | 2 |
Percorsi di formazione abilitante: la prova finale
La fase conclusiva del percorso formativo dei docenti prevede una prova finale composta da una prova scritta e una lezione simulata. Questi test sono volti a valutare l’acquisizione delle competenze professionali, come definito nell’Allegato A della bozza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) relativo ai percorsi formativi da 60 CFU.
La prova scritta consiste in un’analisi critica e sintetica di episodi, casi, situazioni e problematiche che si sono verificate durante il tirocinio diretto e indiretto, svolti nel percorso di formazione iniziale. L’obiettivo principale è valutare le competenze acquisite dal tirocinante nell’ambito dell’attività svolta all’interno dei gruppi-classe e della didattica disciplinare. Particolare attenzione viene dedicata alle attività di laboratorio e all’acquisizione di conoscenze psicopedagogiche.
La lezione simulata, invece, prevede la progettazione di un’attività didattica innovativa, con una durata massima di quarantacinque minuti. Durante questa prova, i docenti dovranno illustrare le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche effettuate, inclusi i possibili utilizzi delle tecnologie digitali multimediali. La progettazione sarà basata sul percorso di formazione iniziale specifico per la classe di concorso considerata.
La commissione giudicatrice assegna un punteggio massimo di dieci punti sia alla prova scritta che alla lezione simulata. La prova finale viene considerata superata se il candidato raggiunge un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.
Una volta superata la prova finale, i docenti acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso di riferimento. Questo rappresenta un importante traguardo nella loro carriera professionale, confermando le competenze acquisite durante il percorso formativo.
DPCM 60 CFU: il vincolo triennale
Dopo il superamento del periodo di prova, il docente è tenuto a restare nella stessa istituzione scolastica per un minimo di 3 anni, mantenendo la medesima tipologia di posto e classe di concorso. Tale obbligo si estende anche per il periodo necessario a completare la formazione iniziale e ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
Percorsi di formazione abilitante: i costi massimi
La bozza del DPCM 60 CFU indica che i costi dei percorsi di formazione si collocano, al massimo, nell’intervallo compreso tra i 2.000 e i 2.500 euro. E saranno interamente a carico dei partecipanti:
Tipologia di percorso | Costo massimo |
Percorsi da 60 CFU/CFA | 2.500 euro |
Percorsi abbreviati per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU | 2.000 euro |
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso | 2.000 euro |
Svolgimento della prova finale | 150 euro |