Negli articoli 44-47 del Capo VIII, nella sezione Istruzione, il decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022, è prevista l’istituzione di percorsi universitari/accademici abilitanti di formazione iniziale e prova finale che prevedono 60 CFU/CFA. Il provvedimento (maxi decreto del PNRR) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 aprile, e continua a far discutere. Con, in particolare, i sindacati sul piede di guerra, come dimostra lo sciopero dello scorso 30 maggio. Ma vediamo di capire cosa sono i 60 CFU, quali sono, chi deve prenderli e come acquisirli.
Cosa sono i 60 CFU?
I 60 CFU sono dei Crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche. In pratica, dei veri e propri percorsi universitari/accademici abilitanti di formazione iniziale. Nello specifico, è previsto un tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto per un impegno di almeno 20 CFU. Tuttavia, maggiori dettagli al riguardo saranno definiti in un Decreto del Presidente del Consiglio da emanare entro il 31 luglio 2022. Ad ogni modo, si tratta di crediti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e magistrale.
Chi eroga i percorsi formativi dei 60 CFU/CFA?
Al riguardo, l’articolo 44 del decreto 36/2022 stabilisce:
- Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università. Ovvero dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore. Anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare.
Quando si può accedere ai percorsi formativi dei 60 CFU/CFA?
Abbiamo visto cosa sono i 60 CFU e chi eroga i relativi percorsi formativi. Ma è altrettanto importante capire quando è possibile accedervi. E anche in questo caso è utile rifarsi alle disposizioni dell’articolo 44 del decreto 36/2022:
- Si può accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. Secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
Ad ogni modo, è possibile accedervi anche dopo la laurea.
60 CFU: quanti posti saranno disponibili?
Contrariamente a quanto accadeva per i 24 CFU, il nuovo percorso di formazione iniziale sarà a numero chiuso. Il numero dei posti disponibili dovrebbe, infatti, essere legato al fabbisogno stimato di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo. Sia per tipologia di posto, che per classe di concorso. Stando a quanto previsto dal decreto stesso, del resto, l’obiettivo è quello di abilitare un numero di docenti tale da garantire la selettività delle procedure concorsuali. Ma anche di fare in modo che il numero degli abilitati sia tale da poter essere assorbito dal sistema nazionale di istruzione.
Cosa prevede la prova finale del percorso abilitante?
Agli aspiranti docenti che completano il percorso formativo iniziale dei 60 CFU/CFA è, quindi, richiesto il superamento di un esame finale. Nello specifico, una prova scritta ed una simulazione di lezione. Conseguita l’abilitazione, l’aspirante docente potrà partecipare ai concorsi semplificati annuali. E, una volta ottenuta una cattedra, dopo il classico anno di prova, passare di ruolo.
A chi spettano gli oneri dei corsi?
Gli oneri relativi ai percorsi universitari/accademici abilitanti di formazione iniziale previsti nell’ambito dei 60 CFU/CFA sono interamente a carico dei partecipanti.