La Riforma Bianchi, legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) ha introdotto un nuovo metodo di reclutamento del personale docente: i percorsi abilitanti. Scopriremo, nel corso dell’articolo, quali sono i casi in cui è contemplata l’assegnazione provvisoria.
I percorsi abilitanti
Come appena accennato, la Riforma Bianchi ha stabilito un nuovo percorso di reclutamento dei docenti che prevede, inizialmente, l’acquisizione di 60 CFU/CFA. Successivamente, è necessario il superamento di un concorso pubblico nazionale. L’ultimo step prevede un anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.
I percorsi abilitanti sono di tre tipi. Il primo è quello dei 60 CFU/CFA per gli aspiranti docenti laureati o, comunque, iscritti ad un corso di laurea magistrale (con almeno 180 CFU). Il secondo prevede l’acquisizione di 30 CFU/CFA. L’ultimo è quello dei 36 CFU/CFA rivolto ai vincitori di concorso che hanno acquisito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.
Nel dettaglio, i 30 CFU/CFA prevedono quattro percorsi formativi abilitanti. Sono quindi rivolti a:
- aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio (anche non continuativi, nei 5 anni precedenti) presso le istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, e per coloro che hanno sostenuto la prova del Concorso straordinario bis;
- futuri docenti che non hanno conseguito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e intendono partecipare all’ultimo concorso della fase transitoria (ottobre 2024) con il requisito dei 30 CFU/CFA;
- aspiranti docenti vincitori del concorso a cattedra (al quale hanno avuto accesso grazie al requisito dei 30 CFU/CFA);
- per i docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché per i docenti in possesso della specializzazione sul sostegno.
I percorsi da 30 CFU
I docenti già in possesso di altra abilitazione o della specializzazione su posto di sostegno sono i destinatari dei percorsi da 30 CFU, previsti dal DPCM 4 agosto 2023.
Questi percorsi, cui può accedere il personale a tempo sia determinato che indeterminato, rappresentano una buona opportunità. Ciò, non solo per i precari ma anche per i docenti di ruolo.
Per i precari perché gli stessi, acquisendo un’altra abilitazione, potranno partecipare a più procedure concorsuali ampliando le possibilità per accedere al ruolo.
Nel caso dei docenti di ruolo, invece, il vantaggio è soprattutto per i cosiddetti “ingabbiati”. Parliamo di quei docenti che, entrati di ruolo in regioni diverse da quelle di residenza, non riescono a rientrare perché la loro CdC non lo permette, essendo pochi i posti disponibili.
Sono proprio i docenti di ruolo ad avere la possibilità, acquisendo un’altra abilitazione,di sfruttarla per la mobilità annuale, in particolare per l’assegnazione provvisoria, grazie quindi ai percorsi abilitanti. E, ancora, per le utilizzazioni in caso di docenti in esubero.
L’assegnazione provvisoria
Il docente che ha superato con successo l’anno di prova e ha conseguito la nuova abilitazione (entro i termini di presentazione delle domande) ha il pieno diritto di chiedere l’assegnazione provvisoria per la classe di concorso per cui si abiliterà.
A tal riguardo, chiarisce il CCNL 2019/21 che la richiesta di assegnazione provvisoria, nel contesto dei percorsi abilitanti, per altre CdC o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto, è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
In ultimo, non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo.
Chi può fare richiesta dell’assegnazione provvisoria
L’assegnazione provvisoria, al termine dei percorsi abilitanti, può essere richiesta dai docenti di ruolo dall’anno scolastico precedente. I motivi della richiesta, poi, possono essere i seguenti:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.