Ancora un mese e poi non sarà più possibile conseguire i classici 24 CFU. L’approvazione della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti voluta dall’ex Ministro dell’Istruzione Bianchi ha, di fatto, sancito l’introduzione dei 60 CFU insegnamento.
Fondamentali tanto per le GPS quanto per i concorsi scuola, i 24 crediti formativi universitari nelle materie antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche saranno, quindi, sostituiti dai nuovi 60 CFU.
Tuttavia, sarà possibile utilizzarli fino al 31 dicembre 2024, purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022. E questo grazie al periodo di transizione previsto nell’ambito della legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) entrata in vigore lo scorso 30 giugno.
60 CFU insegnamento. Addio ai 24 CFU: in arrivo i 60 CFU
L’addio dei 24 CFU e l’arrivo dei 60 CFU rappresenta una vera e propria rivoluzione per il mondo scuola e, in particolare, per il reclutamento dei docenti. E determinerà profondi cambiamenti.
Vediamo, tuttavia, quali sono le novità della Riforma Bianchi:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA);
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Cosa sono e quali sono i 60 CFU?
I 60 CFU sono crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche e rappresentano il nuovo percorso di formazione abilitante per docenti.
Lo stesso potrà essere svolto durante il percorso di studi, in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. Ma anche dopo aver ottenuto la laurea.
Previsti, inoltre, anche un periodo di tirocinio nelle scuole e una prova finale comprensiva di una lezione simulata.
Leggiamo cosa prevede al riguardo, l’articolo 44 della legge 79/2022:
- Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università. Ovvero dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore. Anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare.
- Si può accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. Secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
Riforma Bianchi. Cosa cambia con i 60 CFU insegnamento?
Dicevamo che l’introduzione dei 60 CFU è, per molti aspetti, una svolta storica che rivoluzionerà l’accesso al Mondo Scuola. E che potrebbe costringere numerosi aspiranti docenti a rinunciare definitivamente al proprio sogno di diventare insegnanti di ruolo.
Il riferimento è, ovviamente, alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, dal momento che la Riforma Bianchi non prevede alcun cambiamento per quanto riguarda l’accesso alla scuola dell’infanzia e primaria.
Nello specifico, la legge 79/2022 prevede per i 60 CFU un percorso organizzato direttamente dagli Atenei attraverso i centri universitari di formazione iniziale in stretta relazione con il sistema scolastico. Il tutto integrato da un tirocinio diretto da svolgersi nelle scuole (20 CFU).
Mentre almeno 10 CFU dovranno essere necessariamente conseguiti nell’area pedagogica. Inoltre, prima di ottenere l’ambita abilitazione, l’aspirante docente dovrà affrontare e superare anche una prova finale che prevede una lezione simulata.
60 CFU insegnamento a numero chiuso
L’altra grande novità collegata ai 60 CFU è che il percorso dovrebbe essere a numero chiuso. E, soprattutto, molto selettivo.
Di volta in volta, infatti, il Ministero comunicherà alle Università il fabbisogno di insegnanti del sistema scolastico italiano per il triennio successivo. E sulla base di questi dati verrà poi deciso il numero di posti disponibile.
Con la Riforma Bianchi il percorso per diventare docente diventa, pertanto, ancora più complicato di quanto già non fosse, andando nella direzione di una selettività esasperata.
Del resto, parlare di numero chiuso sottintende anche l’introduzione di una prova preselettiva. E tutto lascia pensare che non sarà affatto semplice.
Che fine faranno i 24 CFU con l’arrivo dei 60 CFU insegnamento?
Per “proteggersi” dagli effetti, sotto molti aspetti devastanti, della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti e non rischiare di essere tagliati fuori, bisogna, quindi, necessariamente giocare d’anticipo. E sfruttare a proprio vantaggio le “scorciatoie” previste dalla fase transitoria. In particolare, quella relativa ai 24 CFU.
La Riforma Bianchi prevede una fase di transizione che durerà fino al 31 dicembre 2024. Con alcune importanti “eccezioni” o deroghe. Tra le quali quella legata all’acquisizione dei 24 CFU.
Sebbene, infatti, la legge n. 79/2022 preveda che il posto dei 24 CFU venga preso dai 60 CFU, sarà ancora possibile acquisire i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e utilizzarli come titolo d’accesso fino al 31 dicembre 2024.
60 CFU insegnamento. 24 CFU fino a quando? Adesso o mai più
Conseguire i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 permette di partecipare senza problemi al concorso ordinario, al TFA Sostegno e al prossimo aggiornamento GPS.
Ragion per cui, chi ambisce a diventare insegnante di ruolo deve giocare d’anticipo e sfruttare al massimo il tempo rimasto. Ovvero: conseguire i 24 CFU entro il 31 ottobre o rinunciarvi per sempre.
Perchè, come già precisato, da novembre 2022 sarà poi obbligatorio possedere i 60 CFU. Che, lo ribadiamo, saranno a numero chiuso, con test d’ingresso particolarmente selettivi, solo presso università pubbliche, in presenza, senza paniere delle domande e a costi sensibilmente maggiori.
I 24 CFU servono per la MAD?
Sono in molti, soprattutto dopo l’approvazione della Riforma Bianchi, a chiedersi: ma i 24 CFU servono per inviare la MAD (Messa a disposizione)?
Ebbene no, non sono in nessun caso obbligatori né necessari. Né danno diritto ad alcun tipo di precedenza nell’ambito dell’assegnazione degli incarichi di supplenza. Con o senza i 24 CFU per la MAD non cambia nulla.
Mentre sappiamo benissimo che i 24 CFU rappresentano uno dei requisiti fondamentali per diventare insegnante e sono imprescindibili anche per iscriversi nelle graduatorie supplenze e per accedere ai concorsi scuola.
Per maggiore chiarezza, diamo uno sguardo alle regole per la MAD fissate dalla circolare del Miur in merito alle supplenze dell’anno scolastico 2022/2023:
- in caso di esaurimento delle Graduatorie di istituto GPS), il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati;
- la MAD può essere inviata per una sola provincia (espressamente dichiarata nell’istanza);
MAD senza 24 CFU
Nonostante quanto abbiamo detto nel paragrafo precedente, alcuni siti di informazione scolastica affermano che essere in possesso dei 24 CFU garantisce una sorta di precedenza nell’assegnazione degli incarichi di supplenza. E che, di conseguenza, chi non li ha acquisiti sarebbe svantaggiato.
Anche in questo caso si tratta di un’affermazione falsa, non suffragata da alcun riscontro normativo. Del resto neanche la circolare del Miur relativa alla MAD fa nessun accenno a tale possibilità.
Si tratta, semmai, di una prassi consolidata. Nè più nè meno. Semplicemente i dirigenti scolastici, nel momento di conferire un incarico di supplenza, preferiscono convocare un aspirante docente che abbia già conseguito i 24 CFU.
Da quando 60 CFU insegnamento? Fase transitoria
La fase transitoria, alla quale abbiamo già accennato in precedenza, durerà fino al 31 dicembre 2024. Pertanto, gli effetti della Riforma Bianchi non saranno immediati.
Tant’è che tutti coloro che sono in possesso dei 24 CFU (purché acquisiti entro il 31 ottobre 2022) potranno utilizzarli entro tale data per la partecipazione al concorso scuola, al TFA Sostegno e al prossimo aggiornamento delle GPS.
Tuttavia, una volta superato il concorso scuola, avranno comunque l’obbligo di integrare i restanti CFU entro il primo anno di insegnamento con contratto a tempo determinato. Fermo restando l’anno di prova con valutazione finale prima della definitiva immissione in ruolo.
Nell’ambito della fase transitoria sono, però, previste anche altre non meno importanti eccezioni.
60 CFU insegnamento. I precari storici con 3 anni di servizio
Una delle principali eccezioni previste dalla legge n. 79/2022 riguarda i cosiddetti precari storici. Ovvero gli aspiranti docenti con almeno 3 annualità di servizio – anche non continuativi – negli ultimi 5 anni. A patto che abbiano svolto almeno 180 giorni complessivi di servizio e purché una delle annualità sia stata svolta sulla specifica classe di concorso.
Gli stessi avranno, infatti, la possibilità accedere al concorso senza l’obbligo di ulteriori crediti formativi. Nel caso in cui dovessero superarlo dovranno, tuttavia, acquisire almeno 30 CFU durante il primo anno di immissione in servizio (con contratto a tempo determinato). E, successivamente, affrontare anche la prova finale del percorso universitario di formazione iniziale per conseguire l’abilitazione all’insegnamento.
60 CFU insegnamento. Seconda abilitazione
La Riforma Bianchi prevede una sorta di corsia preferenziale anche per gli insegnanti già in possesso di un’abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione e coloro che hanno ottenuto la specializzazione sul sostegno.
Gli stessi potranno, infatti, conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione limitandosi ad acquisire soli 30 CFU.
Fermo restando, però, che 20 CFU dovranno essere riferiti al campo delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. Mentre i restanti 10 CFU dovranno essere di tirocinio diretto.
Anche per loro, una volta superato il concorso, scatterà l’obbligo di conseguire ulteriori 30 CFU e di affrontare la prova finale prima dell’eventuale immissione in ruolo a tempo indeterminato.
Quanto costano i 60 CFU insegnamento?
Come era logico supporre, i costi relativi ai percorsi universitari abilitanti di formazione iniziale previsti nell’ambito dei 60 CFU saranno interamente a carico dei partecipanti.
E saranno certamente più alti di quelli attuali. Ma con ogni probabilità il DPCM – inizialmente previsto entro fine luglio, ma poi arenatosi a causa della crisi di governo – fisserà un tetto massimo per le Università. Con l’obiettivo di evitare speculazioni o, comunque, costi eccessivi e fuori mercato.
Quando uscirà il DPCM dei 60 CFU insegnamento?
Il DPCM chiamato a definire i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa relativa al conseguimento dei 60 CFU era previsto entro il 31 luglio. Si trattava, però, di un termine non perentorio. E l’inattesa crisi di governo ha ulteriormente rallentato la procedura.
A questo punto la pubblicazione avverrà solo dopo l’insediamento del nuovo Presidente del Consiglio e la conseguente nomina dei nuovi Ministri. Salvo improvvisi cambi di rotta del nuovo esecutivo. Ma, intanto, cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.
Il DPCM di cui parliamo è un decreto attuativo fondamentale per completare gli effetti della legge n. 79 del 29 giugno 2022. Dovrà, nello specifico, definire i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa relativa al conseguimento dei 60 CFU.
Inoltre, sarà chiamato anche a stabilire il numero di crediti extra riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità e la percentuale minima di presenze alle attività formative per l’accesso alla prova finale.
Anche le modalità di svolgimento della prova finale del percorso, comprendente una prova scritta e una prova orale, saranno fissate dal DPCM.
60 CFU insegnamento. Chi ha i 24 CFU deve fare i 60 CFU?
É bene chiarire subito che i crediti formativi universitari già acquisiti non andranno perduti. Infatti, come abbiamo già evidenziato, gli aspiranti docenti in possesso dei 24 CFU non dovranno affrontare nuovi percorsi formativi. Potranno, di contro, utilizzarli fino al 31 dicembre 2024. A condizione, però, di averli acquisiti entro il termine ultimo del 31 ottobre 2022.
Per sapere, invece, se a partire da gennaio 2025 dovranno integrare o meno integrarli in virtù dell’introduzione dei 60 CFU, bisogna attendere il DPCM. É, tuttavia, facile immaginare che sarà proprio così.
Come cambia l’abilitazione con i 60 CFU insegnamento
Per ottenere l’abilitazione all’insegnamento – che, una volta conseguita, avrà durata illimitata – bisognerà, pertanto, conseguire i 60 CFU. Così come stabilito dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022).
L’obiettivo dichiarato del nuovo modello di reclutamento è quello di aumentare la consapevolezza dei neolaureati che vogliono diventare insegnanti.
Da precisare, tuttavia, che l’abilitazione non costituisce in alcun modo un titolo di idoneità. Né tantomeno dà diritto al reclutamento al di fuori di quelle che sono le classiche procedure concorsuali. Per accedere al ruolo a tempo indeterminato, infatti, occorrerà sempre passare dai concorsi scuola.