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Chi ha i 24 CFU deve fare i 60? Ecco cosa sapere

aspiranti docenti seguono una lezione dei percorsi abilitanti

Fino al 31 ottobre 2022 era possibile acquisire i 24 CFU per l’insegnamento, che resteranno validi fino al 31 dicembre 2024 per l’accesso ai concorsi a cattedra, ma a partire dal 1° gennaio 2025 per candidarsi ai concorsi per docenti sarà indispensabile disporre dell’abilitazione all’insegnamento, ottenibile tramite i percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA

Questa nuova disposizione è frutto della Riforma della formazione iniziale, continua e del reclutamento dei docenti, detta anche “Riforma Bianchi”, ratificata con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, successiva alla conversione, con modifiche, del decreto n. 36 del 30 aprile 2022.

Tale cambiamento normativo, fortemente promosso proprio dall’ex Ministro Bianchi, ha ricevuto conferma anche sotto l’attuale gestione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Cosa sono i 60 CFU introdotti dalla Riforma Bianchi?

Il percorso di formazione iniziale e abilitante delineato dalla Riforma Bianchi, integrato dalle disposizioni del DPCM del 4 agosto 2023, stabilisce i nuovi criteri per l’accesso alla professione di docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici (ITP).

Questo nuovo iter prevede l’acquisizione di 60 CFU/CFA in materie antropo-psico-pedagogiche, oltre a metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche attraverso dei percorsi ad hoc, poiché questi campi di specializzazione rappresentano le fondamenta delle conoscenze per lavorare come docente.

I suddetti percorsi abilitanti da 60 CFU devono essere validati attraverso un processo di accreditamento iniziale e successivamente periodico, garantito da un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), basato su un parere positivo dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca).

Le Università e le Istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) sono le entità autorizzate all’erogazione di questi nuovi corsi per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.

Stando dunque a quanto stabilito dalla Riforma Bianchi, le tappe del nuovo percorso di reclutamento docenti sono le seguenti:

  1. ottenimento di una laurea magistrale (o laurea triennale per ITP);
  2. completamento del percorso di abilitazione per ottenere i 60 CFU/CFA;
  3. partecipazione al concorso docenti;
  4. anno di prova in servizio, con test finale e valutazione conclusiva.

Un docente che ha ottenuto l'abilitazione con i corsi da 60 CFU mentre tiene in classe una lezione di matematica
I Corsi da 24 CFU verranno sostituti dai Corsi da 60 CFU abilitanti all’insegnamento, come previsto dalla Riforma Bianchi.

Quali sono le differenze tra 24 CFU e 60 CFU?

La Riforma Bianchi ha introdotto significative innovazioni nel percorso di formazione e abilitazione degli insegnanti, distinguendo nettamente i nuovi percorsi abilitanti da 60 CFU dai precedenti 24 CFU: questi ultimi, utilizzabili fino al 31 ottobre 2022, servivano come requisito base per l’accesso ai concorsi docenti, all’iscrizione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di seconda fascia e al TFA Sostegno, senza però conferire l’abilitazione all’insegnamento.

Contrariamente i percorsi da 60 CFU, che diverranno obbligatori dal 1° gennaio 2025 per l’accesso ai concorsi scolastici, offrono l’abilitazione all’insegnamento specifica per ciascuna classe di concorso e consentono l’iscrizione diretta nella prima fascia delle GPS.

I nuovi percorsi abilitanti sono progettati su misura per le diverse classi di concorso, includendo studi approfonditi sulle metodologie didattiche specifiche e un periodo di tirocinio attinente alla disciplina, mentre i 24 CFU avevano validità universale tra le varie classi di concorso.

Ribadiamo che i 60 CFU sono strettamente vincolati alla specifica classe di insegnamento, richiedendo percorsi formativi aggiuntivi per chi mira ad abilitarsi in più discipline. E se un aspirante docente ha già conseguito un’abilitazione o completato i 24 CFU? In questo caso deve lo stesso conseguire i 60 CFU, ma attraverso percorsi di formazione ridotti.

Tornando invece alla differenze i nuovi e i vecchi percorsi per acquisire CFU, dal punto di vista della modalità di erogazione i corsi da 24 CFU potevano essere seguiti completamente online, senza necessità di preselezioni, per i percorsi da 60 CFU invece, nello specifico per quelli degli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, oltre ad una graduatoria per titoli e servizi è prevista anche una modalità di erogazione telematica sincrona fino al 50% delle lezioni, con l’obbligo di presenza fisica per tirocini, laboratori e almeno il 70% delle attività formative.

Sul fronte economico il costo massimo per i percorsi da 24 CFU era limitato a 500,00 euro dal Decreto Ministeriale 616/2017, mentre per i percorsi da 60 CFU il DPCM stabilisce un tetto di spesa fino a 2.500 euro, riflettendo l’aumento della specializzazione e della qualità formativa richiesta dalla riforma.

Ricapitolando in questa tabella puoi trovare tutte le differenze tra 24 e 60 CFU.

PERCORSO DA 24 CFUPERCORSO DA 60 CFU
FunzioneRequisito di accesso per Graduatorie, concorsi e TFA Sostegno. Non abilitante Conduce all’abilitazione in specifica classe di concorso 
GPSIscrizione I fascia delle Graduatorie GPSIscrizione II fascia delle Graduatorie GPS
AmbitoTrasversale a tutte le classi di concorsoSpecifico per ciascuna classe di concorso
ContenutoMaterie trasversali all’insegnamentoDiscipline di base, metodologie didattiche specifiche e tirocinio diretto per la classe di concorso
ValiditàValido per tutte le classi di concorsoSpecifico per la classe di concorso; percorsi separati per abilitazioni multiple
Modalità didatticaNessuna obbligatorietà di presenza; possibile fruizione a distanza con esami in presenzaFrequenza in aula per almeno il 70% delle attività; telematica fino al 50% solo per anni accademici 2023/2024 e 2024/2025; tirocini e laboratori in presenza
Costomassimo 500 euro (per università pubbliche) secondo DM 616/2017massimo 2.500 euro (DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023)
Tabella riassuntiva delle differenze tra Corsi da 24 e 60 CFU.

I programmi dei corsi da 60 CFU

L’adozione della nuova Riforma del reclutamento docenti, nota anche come Riforma Bianchi, segna una svolta decisiva e uno stacco con il passato per quanto riguarda l’abilitazione all’insegnamento.

A partire dall’entrata in vigore della suddetta riforma, infatti, l’abilitazione all’insegnamento si otterrà esclusivamente attraverso i percorsi abilitanti da 60 CFU, concepiti per fornire una preparazione approfondita e mirata, coprendo aree cruciali della formazione docente.

Vediamo insieme qual è il contenuto di questi nuovi corsi abilitanti all’insegnamento.

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica10
– 15 CFU/CFA di tirocinio diretto
– 5 CFU/CFA di tirocinio indiretto

3 dei 20 CFU/CFA riservati alle attività formative relative all’inclusione scolastica
20
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Disciplina di area linguistico-digitale3
Disciplina psico-socio-antropologiche4
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)16
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la secondaria2
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica2
Tabella riassuntiva del programma di un percorso abilitante da 60 CFU.

Cos’è la fase transitoria e cosa bisogna fare per l’accesso all’insegnamento

La Riforma Bianchi ha introdotto una fase transitoria, che si protrarrà fino al 31 dicembre 2024, durante la quale sono previste specifiche disposizioni per facilitare l’accesso ai percorsi abilitanti e ai concorsi a cattedra. Vediamo insieme quali sono e di cosa si tratta.

Partecipazione ai concorsi a cattedra per chi possiede solo i 24 CFU

Gli aspiranti docenti che hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 possono partecipare ai concorsi a cattedra. In caso di successo, è richiesto loro di completare i 36 CFU mancanti per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.

Percorso abbreviato da 30 CFU per “precari storici”

È stato introdotto un percorso di 30 CFU specifico per gli aspiranti docenti definiti “precari storici”, ovvero coloro che hanno accumulato almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni, in scuole statali o paritarie, di cui almeno uno specifico per la classe di concorso di interesse.

Anche in questo caso, sarà necessario acquisire i 30 CFU mancanti per completare l’abilitazione.

Ulteriore percorso abbreviato da 30 CFU

Viene offerta la possibilità di partecipare a un secondo concorso a cattedra, programmato tra settembre e ottobre 2024, attraverso un percorso abbreviato da 30 CFU. Anche qui, dopo il concorso, sarà obbligatorio integrare i restanti 30 CFU per conseguire l’abilitazione all’insegnamento.

Seconda abilitazione per docenti già qualificati

I docenti che sono già abilitati o specializzati in una determinata classe di concorso o grado di istruzione possono ottenere una seconda abilitazione, che sarà in un’altra classe o grado attraverso dei percorsi abilitanti da 30 CFU.

Chi ha i 24 CFU deve fare i 60 CFU?

Con l’emanazione del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023, si apre una nuova possibilità per gli aspiranti docenti che hanno conseguito 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 ma non sono ancora abilitati all’insegnamento.

Questa disposizione permette il riconoscimento di tali crediti formativi universitari o accademici, a patto che includano almeno 10 CFU/CFA dedicati a tirocinio diretto, come parte del percorso per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.

In pratica, questi aspiranti docenti dovranno completare solo dei percorsi abilitanti da 36 CFU, oltre a superare un esame finale, che comprende sia una prova scritta che una orale con lezione simulata, per conseguire l’abilitazione. 

Questa via abbreviata è particolarmente utile, in quanto facilita il passaggio verso l’abilitazione all’insegnamento, senza necessità di completare l’intero percorso abilitante da 60 CFU/CFA previsto per i nuovi ingressi. 

Si precisa anche che i 24 CFU acquisiti entro il termine specificato continuano a valere come requisito di accesso ai concorsi scolastici fino al 31 dicembre 2024, periodo che copre l’intera durata della fase transitoria prevista dalla Riforma Bianchi. 

Scegliere un percorso da 30 o 60 CFU 

I percorsi di formazione abilitante delineati dalla Riforma Bianchi sono accessibili esclusivamente tramite Università e Istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), che hanno ricevuto l’accreditamento ufficiale mediante un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) in seguito a un parere conforme dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), garantendo così che i percorsi offerti rispettino standard elevati di qualità e rilevanza educativa.

Nel dettaglio la Riforma Bianchi prevede la presenza di cinque differenti tipologie di percorsi abilitanti, progettati per soddisfare le varie esigenze formative degli aspiranti docenti:

  1. 60 CFU: entreranno in vigore a pieno regime dal 1° gennaio 2025, quando rappresenteranno anche un requisito d’accesso imprescindibile per partecipare ai concorsi a cattedra;
  2. 30 CFU: destinati a docenti già abilitati o specializzati in un’altra classe di concorso o grado di istruzione che vogliono conseguire una seconda abilitazione in un’altra classe di concorso o in un altro grado di istruzione;
  3. 30 CFU: riservati a docenti con 3 anni di servizio nelle scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso, e a coloro che hanno superato la prova concorsuale del Concorso straordinario bis;
  4. 30 CFU: per i neolaureati o per coloro che non hanno ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (validi per l’accesso ai concorsi fino alla fine del 2024), con ulteriori crediti da integrare in caso di vittoria in un concorso;
  5. 36 CFU: per chi ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.

FAQ – Domande frequenti per chi ha conseguito i 24 CFU e deve fare i 60 CFU 

Dopo l’introduzione dei percorsi abilitanti da 60 CFU dalla Riforma Bianchi, emergono diverse domande da parte degli aspiranti docenti che hanno conseguito 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.

Ecco alcuni dei quesiti più comuni con le rispettive risposte.

Possono i 24 CFU già acquisiti essere integrati nei 60 CFU?

Sì, i 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022, inclusi almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, sono riconosciuti ai sensi dell’articolo 8 del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023. Gli interessati dovranno, quindi, completare un percorso complementare di 36 CFU per ottenere l’abilitazione all’insegnamento. Questo li rende idonei per partecipare ai concorsi a cattedra fino al 31 dicembre 2024.

Qual è la procedura per il riconoscimento dei 24 CFU nel contesto dei 60 CFU?

Il riconoscimento dei 24 CFU avviene automaticamente con l’invio dell’istanza di iscrizione telematica ai percorsi abilitanti. Non sono quindi necessarie ulteriori procedure manuali per gli aspiranti docenti che rientrano in questo criterio.

È possibile partecipare ai concorsi futuri con soli 24 CFU?

Fino al termine della fase transitoria, il 31 dicembre 2024, è possibile per chi ha conseguito 24 CFU entro il termine previsto partecipare ai concorsi a cattedra. Dal 1° gennaio 2025, però, sarà richiesta l’abilitazione completa all’insegnamento (60 CFU) per l’accesso ai concorsi.

Chi ha una laurea e 24 CFU può iscriversi in I Fascia GPS senza partecipare ai concorsi per docenti?

Chi ha una laurea con 24 CFU può effettivamente iscriversi nella I Fascia delle GPS e procedere all’ottenimento dell’abilitazione attraverso i percorsi da 60 o 36 CFU, senza necessariamente partecipare ai concorsi per docenti. 

Bisogna tenere conto, tuttavia, che il concorso resta il principale canale di assunzione a tempo indeterminato, fino all’entrata in vigore totale della Riforma Bianchi il 1° gennaio 2025, quando l’abilitazione diventerà requisito indispensabile per i concorsi a cattedra.

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