L’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) ha agito prontamente. A breve distanza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 60 CFU, ha diffuso le Linee guida per la valutazione dell’accreditamento iniziale dei percorsi di formazione abilitante per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025.
Ratificato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con la delibera n. 231 del 26 settembre 2023, tale documento si inscrive nell’ambito delle misure connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In conformità a quanto delineato dall’articolo 4 del DPCM 60 CFU, segna un passaggio cruciale per l’avvio dei nuovi percorsi abilitanti delineati dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (legge n. 79 del 29 giugno 2022, conversione in legge del decreto n. 36 del 30 aprile 2022).
In aggiunta, l’ANVUR sarà incaricata anche della valutazione – con il sostegno dei Nuclei di valutazione delle istituzioni universitarie e AFAM – dei requisiti dei percorsi in questione e dell’inoltro del correlato giudizio al Ministero dell’Università e della Ricerca.
Le Linee guida ANVUR 60 CFU
Nella formulazione delle Linee guida, l’ANVUR ha manifestamente assorbito le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, ha preso in esame l’articolo 18-bis, comma 6-bis, che determina che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi formativi universitari e accademici iniziali possono essere percorribili mediante modalità telematiche sincrone. Tranne, ovviamente, le attività di tirocinio e di laboratorio e, in ogni caso, non più del 50% dell’intero percorso.
In aggiunta, nell’introduzione delle Linee guida, l’ANVUR ha insistito su un punto cardine, dichiarando che “le istituzioni potranno erogare percorsi formativi di 30 o 36 CFU unicamente dopo l’accreditamento del relativo percorso formativo di 60 CFU”.
DPCM, Linee guida ANVUR 60 CFU
Proponiamo di seguito una tabella riassuntiva relativa alle Linee guida approvate dall’ANVUR:
Requisito | Descrizione | Dettagli |
Direttore del percorso formativo | – Università: Professore di I o II fascia, afferente ai SSD previsti, titolare di almeno un incarico didattico. Allegare CV per verifica competenze. – Istituzioni AFAM: Docente di ruolo, afferente ai SAD previsti, titolare di almeno un incarico didattico. Allegare CV per verifica competenze. | – ISIA/Accademia di arte drammatica: possibilità di docenti a tempo determinato in casi specifici. |
Offerta formativa | – Coerenza tra struttura del percorso formativo e profilo professionale, standard minimi, competenze professionali della classe di concorso. – Almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento. | Indicare SSD/SAD, numero di CFU/CFA, denominazione dell’insegnamento, modalità di erogazione. |
Docenti del percorso formativo | – Almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni, titolari di almeno un incarico didattico. – Ulteriori docenti in base al numero di studenti e percorsi formativi. | – Università: Professori di I o II fascia o Ricercatori.- Istituzioni AFAM: Docenti di ruolo o con contratto a tempo determinato. |
Tutor | – 1 tutor tecnico ogni 250 studenti per supporto tecnologico. – 1 tutor disciplinare ogni 250 studenti per assistenza didattica a distanza. | Tutor con titolo di Laurea magistrale e specifiche esperienze. |
Dotazione di aule e laboratori | – Aule con numero di posti pari al numero di studenti. – Laboratori adeguati per percorsi formativi con attività pratiche. – Descrizione delle attrezzature e software per didattica a distanza. | Indicazione della disponibilità e delle modalità di verifica della partecipazione degli studenti alle lezioni e alle prove d’esame. |
Numero massimo di studenti ammissibili | Coerenza con disponibilità di docenti, tutor, aule, laboratori e strumentazione. | Valutazione dell’ANVUR basata sulle verifiche effettuate dal Nucleo di valutazione dell’istituzione. |
Per avere a disposizione elementi più precisi al riguardo, è possibile scaricare il PDF del testo integrale delle Linee Guida dell’ANVUR.
Fasi dell’accreditamento iniziale dei percorsi di formazione abilitante per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025
Esploriamo ora la struttura del processo di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione abilitante per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025, analizzando tutte le fasi previste:
- le istanze di attivazione dei percorsi formativi delle università e delle istituzioni AFAM sono trasmesse al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e all’ANVUR;
- il MUR, entro 10 giorni dalla data di ricezione delle istanze, verifica l’ammissibilità delle medesime;
- entro i 40 giorni successivi alla verifica di ammissibilità, l’ANVUR esprime parere motivato in ordine ai requisiti, avvalendosi della collaborazione di nuclei di valutazione delle Università o istituzioni AFAM. Il decreto di accreditamento è adottato entro i successivi 10 giorni.
- l’ANVUR, anche avvalendosi dell’attività di controllo dei nuclei di valutazione dei soggetti accreditati, svolge un’attività di monitoraggio e di valutazione periodica, almeno quinquennale, finalizzata all’accreditamento periodico dei percorsi di formazione iniziale. Tale attività verifica la permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi e la coerenza della prova finale con il profilo di cui all’allegato A del DPCM 60 CFU. Tali verifiche possono essere svolte anche con visite in loco a campione effettuate da esperti esterni. Ai fini dell’accreditamento periodico, l’ANVUR si basa anche sui dati, per ogni centro, relativi al tasso di superamento del concorso e dell’anno di prova da parte degli studenti abilitati, trasmessi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ovvero dalla scuola di alta formazione dell’istruzione.
SCARICA il PDF del TESTO INTEGRALE delle LINEE GUIDA dell’ANVUR
SCARICA il PDF del DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023)