Gli Atenei italiani hanno variegato in maniera notevole la loro offerta formativa per l’a.a 2023/2024, attraverso l’avvio di due procedure da tempo attese dagli aspiranti docenti: i percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU e il IX ciclo TFA Sostegno. Ma i due corsi si possono frequentare contemporaneamente? Fughiamo ogni dubbio, soffermandoci direttamente sulla normativa in merito.
Cosa stabilisce la normativa
Il decreto ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022 e la legge n. 33 del 12 aprile 2022 consentono, da un punto di vista normativo, la contemporanea iscrizione a due corsi universitari. Tuttavia, questa possibilità non è prevista per i percorsi abilitanti e il IX ciclo TFA Sostegno.
Difatti, sia i percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU/CFA che il TFA Sostegno sono corsi con obbligo di frequenza, per cui risultano incompatibili. L’unica eccezione riguarda il TFA Sostegno VIII ciclo, che ormai si è concluso. Agli aspiranti docenti dunque sarà consentito frequentare contemporaneamente due corsi, a patto che la calendarizzazione delle attività formative dei due percorsi lo consenta.
Percorsi abilitanti e IX ciclo TFA Sostegno
Il decreto n.621 del 22 aprile 2024 ha stabilito che la frequenza contemporanea dei percorsi abilitanti e del TFA Sostegno sia consentita, a patto però che si tratti dell’VIII ciclo del percorso di specializzazione per gli alunni con disabilità e compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.
La situazione attuale è la seguente: i percorsi abilitanti sono iniziati soltanto nelle ultime settimane – e sono ancora in fase di avviamento in molti Atenei – mentre l’VIII ciclo del TFA è ormai giunto al termine, lasciando spazio al IX ciclo. Ne deriva che frequentare in contemporanea due corsi che prevedono frequenza obbligatoria e tirocini risulta, praticamente, impossibile.
Pertanto, il ritardo nelle procedure di avvio dei percorsi abilitanti sta, di fatto, mettendo gli aspiranti docenti di fronte ad una scelta difficile: prendere parte ai percorsi abilitanti su materia e congelare l’ammissione al TFA o iscriversi al corso di specializzazione sul Sostegno e rinunciare all’abilitazione sulla propria CdC.
Come si stanno esprimendo gli Atenei
Le Università che si sono espresse in materia di percorsi abilitanti e IX ciclo TFA Sostegno lo hanno fatto in maniera negativa. Vediamone alcuni esempi.
L’Ateneo di Pavia ha sottoscritto che l’iscrizione sia compatibile solo con l’VIII ciclo del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che sta per concludersi. L’iscrizione è però incompatibile con il IX ciclo del TFA Sostegno e successivi.
L’Università Statale di Milano, dal canto suo, ha fatto sapere che non è consentita la contemporanea iscrizione tra il Percorso per la formazione iniziale e abilitante dei docenti e il IX ciclo del Corso di specializzazione per il sostegno degli alunni con disabilità.
Tipologie di percorsi abilitanti
I percorsi di formazione abilitanti, siano essi da 30 o da 60 CFU, sono disciplinati dal decreto n.621 del 22 aprile 2024 che ne determina, inoltre, i criteri e i contenuti dell’offerta formativa. Nonché i costi massimi a carico degli interessati e le modalità di svolgimento della prova finale.
Le Università italiane stanno pubblicando i bandi relativi ai percorsi che, ricordiamolo, possono essere da:
- 60 CFU aperto a tutti, inclusi gli iscritti a laurea magistrale (purchè abbiano conseguito almeno 180 cfu);
- 30 CFU destinato ai vincitori di concorso e attivato per chi aveva 3 anni di servizio negli ultimi 5, di cui uno nella specifica classe di concorso;
- 30 CFU destinato a chi possiede i requisiti di ammissione ad una classe di concorso, da acquisire per poter partecipare a concorso che sarà bandito in primavera 2024 e comunque entro 31/12/2024;
- 30 CFU per completare percorso di 60 cfu (unitamente ai 30 cfu ex allegato 3), destinato ai vincitori del concorso indicato al punto 3);
- 36 CFU destinato a chi ha vinto concorso accedendo avendo 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche entro 31/10/2022;
- 30 CFU personalizzato, destinato a chi è già abilitato su altra classe di concorso o specializzato su sostegno.