La Riforma della formazione iniziale per docenti e continua e del reclutamento dei docenti ha introdotto la novità dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale abilitante.
I primi a partire saranno quelli da 30 CFU rivolti ai docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché ai docenti in possesso della specializzazione sul sostegno.
Proprio in merito ai percorsi abilitanti da 30 CFU, viene da chiedersi se i 5 giorni di permesso per formazione potranno essere richiesti al fine di partecipare al corso di abilitazione. Vediamolo insieme.
La situazione attuale dei percorsi abilitanti da 30 CFU in partenza
Come detto sopra, diversamente da altri percorsi abilitanti, quelli destinati al personale docente già abilitato o specializzato in sostegno sono prossimi all’avvio. Molte università hanno, infatti, pubblicato i relativi bandi o dimostrato manifestazioni di interesse.
In questo articolo facciamo riferimento al percorso di 30 CFU per docenti già abilitati o specializzati, che consente di ottenere una seconda abilitazione a chi già insegna.
I bandi delle università sono stati emessi in conformità all’articolo 13 del DPCM del 4 agosto 2023 e non sono legati al fabbisogno indicato dal Ministero.
Generalmente i docenti hanno diritto a 5 giorni di permesso durante l’anno scolastico, per partecipare a iniziative di formazione al di fuori di quelle organizzate dall’amministrazione. Questi giorni non sono cumulabili e sono destinati alla formazione funzionale allo sviluppo della propria professionalità.
Non sono invece previsti giorni invece per l’acquisizione di un titolo di accesso come l’abilitazione all’insegnamento, dunque, per quanto riguarda i 30 CFU, i 5 giorni di permesso per formazione non possono essere richiesti.
Da sottolineare che questo avviene perché si tratta di giorni che non possono essere utilizzati per frequentare corsi di laurea, perfezionamento o specializzazione, tuttavia il dirigente scolastico può prevedere specifiche modalità di articolazione dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a tali corsi, nel rispetto della qualità del servizio.
I permessi previsti per i docenti: quali sono?
I permessi di cui possono usufruire i docenti sono i seguenti:
- Permessi per motivi personali o familiari, per i quali i docenti hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, documentabili anche tramite autocertificazione, come stabilito dall’articolo 15/2 del CCNL 2007. Per gli stessi motivi, i docenti hanno diritto anche a 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, con sostituzione a carico dell’amministrazione. Questo diritto spetta anche ai supplenti al 30/06 e al 31/08, secondo le modifiche introdotte dal CCNL 2019/21.
- Permessi per formazione: il CCNL 2019/21 ha introdotto alcune importanti novità in materia di formazione del personale docente. La formazione organizzata dall’amministrazione o dalle scuole si svolge di norma durante o al di fuori dell’orario di insegnamento. Il personale partecipante è considerato in servizio e non deve richiedere giorni di permesso. È previsto il rimborso delle spese di viaggio per i corsi svolti fuori sede.
A chi sono rivolti i percorsi abilitanti da 30 CFU?
I percorsi abilitanti da 30 CFU, tra le novità introdotte dalla Riforma Bianchi, rappresentano dei percorsi abbreviati riservati alle seguenti categorie di aspiranti docenti:
- docenti con 3 anni di servizio (anche non consecutivi) negli ultimi 5 presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella classe di concorso specifica per cui si richiede l’abilitazione;
- docenti abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, oppure già in possesso della specializzazione sul sostegno;
- coloro che intendono partecipare al secondo concorso PNRR della fase transitoria della Riforma Bianchi e non hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022;
- coloro che hanno vinto il secondo concorso PNRR della fase transitoria della Riforma Bianchi con soli 230 CFU;
- vincitori del Concorso straordinario bis.
Come ottenere i 30 CFU per una seconda abilitazione
I docenti di ruolo che vogliono ottenere una seconda abilitazione dovranno iscriversi ai percorsi abilitanti da 30 CFU presso le Università e le Istituzioni AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) accreditate presso il MUR.
A differenza dei percorsi da 60 CFU, per i 30 CFU non è prevista nessuna selezione per titoli ed esami, infatti non sarà necessario il tirocinio diretto e, soprattutto, sarà possibile seguire l’intero percorso in modalità telematica sincrona.
Frequentare dei percorsi di formazione per ottenere i 30 CFU risulta, dunque, molto più semplice.
FAQ su giorni di permesso per seguire i corsi universitari da 30 CFU
No, i 5 giorni di permesso per formazione durante l’anno scolastico non possono essere utilizzati per i percorsi abilitanti da 30 CFU, poiché non sono previsti per l’acquisizione di un titolo di accesso come l’abilitazione all’insegnamento.
I permessi previsti sono per motivi personali o familiari, per i quali i docenti hanno diritto a 3 giorni retribuiti, e permessi per formazione, con cui si ha diritto fino a 5 giorni.
I percorsi sono rivolti a: docenti con 3 anni di servizio; docenti già abilitati o specializzati; coloro che intendono partecipare al secondo concorso PNRR della fase transitoria della Riforma Bianchi e non hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022; vincitori del secondo concorso PNRR della fase transitoria della Riforma Bianchi con soli 230 CFU; vincitori del Concorso straordinario bis.
I docenti interessati devono iscriversi ai percorsi abilitanti da 30 CFU presso le Università che li organizzano e le Istituzioni AFAM accreditate presso il MUR, senza necessità di selezione per titoli ed esami e possono seguire l’intero percorso in modalità telematica sincrona.