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Pubblicato il DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: il PDF

Pubblicato il DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale il PDF

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) datato 4 agosto 2023, concernente la “definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale per i docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, è stato ufficializzato ieri, 25 settembre, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224.

Nonostante la pubblicazione avvenga in netto ritardo rispetto alla tempistica prevista, con questo decreto si segna finalmente l’inizio delle nuove modalità formative per i docenti in formazione.

Va, tuttavia, sottolineato che il nuovo sistema di selezione dei docenti non includerà i candidati alla professione docente nelle scuole dell’Infanzia e Primaria, per i quali non ci saranno modifiche.

Il DPCM 60 CFU si inserisce nell’ambito delle disposizioni previste dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (DL 36/2022 convertito in legge n. 79/2022), una direzione avallata sia dal precedente Ministro Bianchi che dal Ministro dell’Istruzione e del Merito in carica, Giuseppe Valditara.

DPCM 60 CFU

Il ruolo centrale del recente decreto attuativo è la regolamentazione del nuovo itinerario formativo abilitante, basato su  60 CFU/CFA, in conformità alle linee guida del PNRR.

Specificatamente, il DPCM 60 CFU traccia l’itinerario formativo universitario e accademico per i docenti di ruolo comune, incluso il personale docente tecnico-pratico, delle scuole Secondarie di primo e secondo grado. Lo stesso stabilisce anche le linee guida e il contenuto dei programmi di formazione, le specifiche dei centri multidisciplinari, le strategie organizzative, le spese massime sostenute dai candidati. Nonché le norme e le procedure per la prova finale, mirate all’ottenimento dell’abilitazione docente per le scuole Secondarie di primo e secondo grado nelle rispettive categorie di concorso.

Il precedente modello basato sui 24 CFU ha ormai esaurito la sua validità: l’opportunità di ottenere questi crediti era valida solo fino al 31 ottobre 2022. Parimenti, questi saranno validi per accedere ai Concorsi a cattedra solo fino al 31 dicembre 2024.

Le novità del reclutamento dei docenti

A partire dal 1° gennaio 2025, l’accesso alla professione docente richiederà la conclusione di un itinerario formativo universitario/accademico abilitante composto da 60 CFU/CFA. Questi crediti si focalizzano sulle materie antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecniche didattiche e linguistiche.

Questo iter abilitante, corrispondente a 60 CFU, potrà essere intrapreso parallelamente al normale corso di studi, incrementando i crediti richiesti per il diploma. Oppure può essere percorso successivamente alla laurea.

In relazione alle modifiche apportate dalla Riforma della formazione iniziale e continua e dalla selezione dei docenti e dal DPCM 60 CFU, il nuovo percorso di reclutamento degli aspiranti docenti è, pertanto, il seguente:

  • laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: quali sono i requisiti?

Il percorso di abilitazione all’insegnamento di 60 CFU rappresenta un’opportunità riservata a diverse categorie di candidati. Questa via è aperta ai laureati, ai diplomati ITP (Istituti Tecnici Professionali) e agli studenti iscritti a corsi universitari che conducono a titoli idonei all’insegnamento. È importante notare che per accedere a questo percorso è necessario aver acquisito almeno 180 CFU durante il proprio percorso di studi. 

Percorso CFUDestinatariRequisiti
60 CFULaureati
ITPDiploma fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025: laurea
Studenti in corsi di studi per insegnantiAcquisizione di almeno 180 CFU

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: i nuovi percorsi abilitanti

Gli Atenei si occuperanno della gestione dei programmi di formazione abilitante, avvalendosi dei Centri universitari specializzati in formazione iniziale. E collaborando strettamente con le istituzioni scolastiche.

Il sistema di formazione iniziale, che comprende selezione e prova per l’accesso a posizioni di docenza a tempo indeterminato, ha l’obiettivo di consolidare e verificare le abilità e le competenze dei docenti qualificati.

All’interno di questo itinerario è inclusa una fase di tirocinio da realizzarsi nelle strutture scolastiche, equivalente a 20 CFU. Vi è, inoltre, l’obbligo di acquisire 10 CFU nel settore pedagogico.

Prima dell’effettiva abilitazione, il candidato dovrà affrontare un esame conclusivo, che includerà una lezione simulata con l’uso di strumenti digitali avanzati.

Dai 24 a 60 CFU: differenze

Contrariamente al precedente sistema basato sui 24 CFU, il rinnovato percorso formativo universitario prevede una modularità in funzione delle specifiche classi di concorso. Questo significa che, mentre i corsi da 24 CFU erano generalisti, i nuovi programmi avranno una specializzazione relativa a determinate classi di concorso.

Nello specifico, accanto alle materie generaliste valide per molteplici classi di concorso, verranno inserite lezioni focalizzate sulla disciplina specifica. Questa formazione includerà anche una fase pratica legata alla classe di concorso di interesse.

È opportuno sottolineare che l’iter formativo per i docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado dovrà rispettare un processo di accreditamento sia iniziale che periodico. Questo processo sarà definito tramite un decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, formulato considerando l’opinione dell’ANVUR e seguendo le indicazioni dell’articolo 4 del DPCM.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: cosa prevede la fase transitoria?

L’introduzione del rinnovato sistema di selezione per i docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado sarà implementata progressivamente.

È previsto un periodo di transizione, esteso fino al 31 dicembre 2024. Durante il quale sono state stabilite alcune deroghe e la creazione di percorsi abbreviati da 30 e 36 CFU/CFA.

In questo intervallo, emergono diverse opzioni per i candidati docenti interessati ai Concorsi a cattedra. L’accesso ai concorsi presenta criteri leggermente modificati, proponendo modalità di partecipazione flessibili.

Una delle opzioni riguarda il possesso del titolo accademico necessario per la relativa classe di concorso, integrato da 30 CFU/CFA.

Un’ulteriore via permette di iscriversi ai concorsi avendo conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022.

In entrambe le circostanze, i candidati dovranno completare i CFU/CFA mancanti nel primo anno di servizio in prova con un contratto a termine.

Vale la pena menzionare che anche i docenti con almeno tre anni di servizio nelle scuole pubbliche nell’arco degli ultimi cinque anni sono ammissibili ai concorsi. Tuttavia, è essenziale che almeno un anno di tale esperienza sia stato maturato nella specifica classe di concorso a cui si intende accedere.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: il nuovo percorso di formazione abilitante da 60 CFU

La struttura del nuovo percorso di formazione abilitante da 60 CFU/CFA sarà la seguente:

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica10
– 15 CFU/CFA di tirocinio diretto
– 5 CFU/CFA di tirocinio indiretto

3 dei 20 CFU/CFA riservati alle attività formative relative all’inclusione scolastica
20
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Disciplina di area linguistico-digitale3
Disciplina psico-socio-antropologiche4
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)16
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la secondaria2
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica2

Percorsi abilitanti da 60 CFU: presenza minima e modalità telematica

Per partecipare all’esame conclusivo dei programmi di formazione iniziale, i candidati devono aver frequentato almeno il 60% delle attività formative previste.

I programmi possono essere erogati sia in presenza che in modalità telematica. Con l’eccezione delle attività di tirocinio e di laboratorio, che devono essere svolte in presenza. Tuttavia, le attività telematiche non possono superare il 20% del totale delle ore di formazione.

Con l’approvazione del Decreto PA bis, tuttavia, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, la formazione abilitante può essere erogata tramite modalità telematiche sincrone fino a una quota massima del 50% del totale. Ad eccezione, naturalmente, delle attività di tirocinio e laboratorio.

Questa misura transitoria è stata adottata per gestire l’alto numero di candidati, reso insostenibile dalla combinazione dell’introduzione del nuovo sistema di formazione. E dell’obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di assumere 70.000 nuovi insegnanti.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU

Nell’ambito del DPCM 60 CFU sono previste cinque diverse tipologie di percorsi di formazione abilitante per l’insegnamento:

  • 60 CFU: Questa categoria sarà pienamente operativa nel 2025, quando l’abilitazione diventerà un prerequisito obbligatorio per partecipare ai concorsi di insegnamento.
  • 30 CFU: Questo percorso è destinato a docenti già abilitati o qualificati in una diversa classe di concorso o livello di istruzione.
  • 30 CFU: Questa opzione è riservata ai docenti con almeno tre anni di esperienza nelle scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso. E a coloro che hanno superato la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
  • 30 CFU: Questo percorso si rivolge ai neolaureati o a coloro che non hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (validi per l’accesso ai concorsi fino alla fine del 2024), con ulteriori crediti da acquisire in caso di successo in un concorso.
  • 30 o 36 CFU/CFA: Questa categoria riguarda coloro che si candidano ai concorsi senza avere già l’abilitazione all’insegnamento. Vi sono tre varianti di percorsi post-concorso in questa categoria: 

  • 30 CFU/CFA per chi si candida con il titolo di accesso più tre anni di servizio negli ultimi cinque anni nella scuola statale. Di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si partecipa;
  • 30 CFU/CFA per chi partecipa al concorso con soli 30 CFU/CFA;
  • 36 CFU/CFA per chi si candida con il titolo di accesso più 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: l’esame finale dei percorsi abilitanti da 60 CFU

L’esame finale del percorso di formazione iniziale universitario e accademico include una prova scritta e una lezione simulata. Entrambe progettate per valutare le competenze professionali acquisite dal tirocinante, come descritto nel Profilo dell’Allegato A.

La prova scritta si basa su un’analisi critica breve di episodi, casi, situazioni e problemi che sono emersi durante le attività di tirocinio dirette e indirette all’interno del percorso di formazione iniziale. Questa prova mira a verificare le competenze sviluppate dal tirocinante in ambito didattico, disciplinare e nelle attività di laboratorio, ponendo particolare attenzione alle materie psicopedagogiche.

Per quanto riguarda la lezione simulata, che ha una durata massima di 45 minuti, essa richiede la progettazione di un’attività didattica innovativa, utilizzando anche strumenti digitali e multimediali. In questa prova, il tirocinante illustrerà le scelte relative ai contenuti, alla didattica e alla metodologia adottate durante il percorso di formazione iniziale, in relazione alla specifica classe di concorso.

La commissione esaminatrice, incaricata di valutare l’esame finale, sarà composta da due membri del consiglio didattico. Tra i quali un professore universitario o un docente delle Istituzioni AFAM, che svolgerà anche il ruolo di presidente. La commissione includerà, inoltre, un membro designato dall’USR e un esperto esterno di formazione nelle materie rilevanti per il percorso abilitante, che può essere anche selezionato tra i tutor.

La commissione può assegnare un punteggio massimo di 10 sia per la prova scritta che per la lezione simulata. Per superare l’esame finale, il candidato deve ottenere almeno 7/10 in entrambe le prove.

Una volta superato l’esame finale, l’aspirante docente riceverà l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso specifica.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: riconoscimento dei crediti universitari e accademici

In merito all’obiettivo di raggiungere i 60 CFU/CFA, possono essere considerati validi:

  • i 24 CFU/CFA ottenuti in base al sistema normativo precedente entro il 31 ottobre 2022, con la condizione imprescindibile di aver acquisito almeno 10 CFU/CFA derivanti da tirocinio diretto.

Secondo le linee guida per il riconoscimento dei crediti di cui all’Allegato B del DPCM 60 CFU, saranno ritenuti validi i crediti coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (Allegato A). 

Più nel dettaglio:

  • è possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici. Purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’allegato A. L’individuazione dei crediti formativi da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti; 
  • in ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso; 
  • analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto; 
  • il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari. Tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015; 
  • nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale; 
  • il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5. 

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: i percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA per chi vuole conseguire un’altra abilitazione

I docenti già abilitati per una specifica classe di concorso o grado di istruzione, così come quelli specializzati nel sostegno, avranno l’opportunità di acquisire ulteriori abilitazioni in altre classi di concorso o gradi di istruzione. A patto, ovviamente, di possedere i titoli di studio richiesti per la classe di concorso desiderata. 

Per raggiungere tale scopo, dovranno ottenere 30 CFU/CFA attraverso percorsi accademici e universitari di formazione iniziale, focalizzati su metodologie e tecnologie didattiche applicate alle materie specifiche di interesse.

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge PA bis, i 30 CFU dedicati a metodologie e tecnologie didattiche possono ora essere acquisiti anche tramite modalità telematiche sincrone. Superando la precedente soglia massima del 20%, ma solo presso centri accreditati che offrono programmi di formazione.

In aggiunta, il requisito del tirocinio diretto di 10 CFU è stato revocato.

Ad ogni modo, il contenuto dei 30 CFU/CFA verrà stabilito dai Centri multidisciplinari sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA per i docenti con 3 anni di servizio e per i vincitori del Concorso Straordinario bis

Gli aspiranti docenti che abbiano prestato servizio nelle scuole statali o paritarie per almeno 3 anni negli ultimi 5 anni, di cui almeno un anno nella specifica classe di concorso di interesse, avranno l’opportunità di acquisire l’abilitazione attraverso percorsi ad hoc.

La stessa opportunità sarà concessa anche a coloro che hanno vinto il Concorso Straordinario bis.

In entrambe le situazioni, l’abilitazione potrà essere ottenuta attraverso programmi di abilitazione da 30 CFU/CFA.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA prima e dopo il Concorso

Fino al termine dell’anno 2024, l’ingresso ai concorsi per l’insegnamento sarà consentito anche a coloro che hanno raggiunto soltanto 30 CFU/CFA nel corso di formazione. 

Tuttavia, i candidati che trionfano nel concorso, avendo accumulato solo 30 crediti formativi universitari e accademici, saranno obbligati a portare a termine la formazione iniziale con altri 30 CFU/CFA. In aggiunta, dovranno affrontare e superare l’esame finale di abilitazione nel corso del loro primo anno di impiego a tempo determinato.

Anche in questa circostanza, sarà il DPCM 60 CFU, attualmente in fase di pubblicazione, a definire il quadro dell’offerta formativa relativa ai 30 CFU/CFA necessari per la partecipazione al concorso.

Possiamo, però, anticipare che il percorso da 30 CFU/CFA per gli aspiranti docenti che vogliono partecipare al concorso prevede: 

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica4
Tirocinio diretto15
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria2
Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)7
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica2

La bozza del decreto attuativo definisce anche il percorso da 30 CFU/CFA per i vincitori del concorso:

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica6
Tirocinio indiretto5
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Disciplina di area linguistico-digitale3
Disciplina psico-socio-antropologiche4
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria2
Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)7

Percorsi abilitanti per i vincitori di concorso precari con 3 anni di servizio 

Il DPCM 60 CFU, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è attesa a breve, stabilisce anche i percorsi di abilitazione per gli insegnanti vincitori di concorso che hanno almeno 3 anni di servizio (anche discontinui) nelle scuole statali nell’arco degli ultimi 5 anni. È importante precisare che almeno un anno di servizio deve essere stato svolto nella specifica classe di concorso a cui si aspira.

Gli stessi dovranno acquisire i 30 CFU/CFA mancanti durante il primo anno di immissione in servizio a tempo determinato:

Contenuto dei PercorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica4
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Discipline di area linguistico-digitale3
Discipline psico-socio-antropologiche3
Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)4
Tirocinio indiretto9
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria 2
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica2

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: percorsi abilitanti da 36 CFU/CFA per gli aspiranti docenti con 24 CFU

Gli aspiranti insegnanti che hanno ottenuto 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 avranno l’opportunità di partecipare al concorso per la cattedra anche se non sono abilitati. 

Tuttavia, se risultano vincitori del concorso, verranno assunti con contratto a termine e dovranno completare la loro formazione iniziale con ulteriori 36 CFU/CFA. Per conseguire l’abilitazione, saranno tenuti anche a superare una prova scritta e una lezione simulata.

Per loro la bozza del DPCM 60 CFU prevede:

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica3
Tirocinio diretto e indiretto
10 CFU/CFA di tirocinio diretto3 CFU/CFA di tirocinio indiretto
3 dei 13 CFU/CFA riservati alle attività formative relative all’inclusione scolastica
13
Discipline di area linguistico-digitale3
Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)13
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria2
Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica2

I costi dei percorsi abilitanti

Il DPCM 60 CFU stabilisce anche il costo massimo dei percorsi di formazione abilitante, che oscillerà tra i 2.000 e i 2.500 euro. 

Nello specifico: 

Tipologia di percorsoCosto massimo
Percorsi da 60 CFU/CFA2.500 euro
Percorsi abbreviati per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU2.000 euro
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso2.000 euro
Svolgimento della prova finale150 euro

Il decreto prevede, tuttavia, che i costi massimi vengano aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito. 

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: tempistica del percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU

Il DPCM 60 CFU, tenendo conto sia della fase di implementazione della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti che della fase transitoria, fissa anche la data di conclusione dei percorsi formativi abilitanti da 30 e 60 CFU/CFA: 

  • 30 CFU/CFA entro il 28 febbraio 2024;
  • 60 CFU/CFA entro il 31 maggio 2024.

SCARICA il PDF del DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023)

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