La legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) ha apportato significative innovazioni ai percorsi formativi abilitanti all’insegnamento nella scuola secondaria. Questi percorsi, organizzati presso istituzioni universitarie e accademiche, sono stati resi specifici per le diverse classi di concorso. Differenziandosi così dai precedenti percorsi di 24 CFU che avevano un approccio più trasversale.
Oltre ai contenuti trasversali, i percorsi attuali prevedono insegnamenti specifici correlati alla disciplina di riferimento per ciascuna classe di concorso. Inoltre, è richiesto lo svolgimento di un tirocinio diretto mirato alla specifica classe di concorso scelta. Fornendo un’opportunità di esperienza pratica e diretta nell’insegnamento specifico di tale ambito.
Oltre alla comprensione dei contenuti didattici, è essenziale prendere in considerazione i requisiti di accesso ai percorsi di 60 CFU, la struttura dei corsi e le modalità con cui vengono erogati. Inoltre, è importante considerare la percentuale di assenze ammissibile e la prova finale che conclude il percorso di formazione.
Per una visione completa e approfondita di questi aspetti, esploreremo le condizioni di accesso, la composizione dei percorsi, le modalità di svolgimento e l’importanza della prova finale nella valutazione delle competenze acquisite.
Come sono strutturati i percorsi abilitanti
La bozza del DPCM relativo ai percorsi abilitanti da 60 CFU prevede la seguente ripartizione dei contenuti:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 10 |
Tirocinio diretto specifico per la classe di concorso, con un impegno in presenza di almeno dodici ore per ogni CFU o CFA di tirocinio | 15 |
Tirocinio indiretto | 5 |
Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
Disciplina di area linguistico-digitale | 3 |
Disciplina psico-socio-antropologiche | 4 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 18 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
Il tirocinio formativo nei percorsi abilitanti
Durante il percorso formativo, un elemento di particolare rilevanza è rappresentato dal tirocinio, un’esperienza di formazione pratica svolta sotto la guida attenta dei tutor.
Durante questa fase, i partecipanti sono chiamati a redigere e discutere un E-portfolio che documenta le competenze professionali acquisite.
L’E-portfolio rappresenta un prezioso strumento per riflettere sull’esperienza, mettere in evidenza l’analisi di situazioni problematiche e casi concreti che si sono presentati nel contesto del gruppo-classe.
Tutti gli aspetti salienti e le riflessioni significative sono accuratamente registrati nel diario di tirocinio. Fornendo così un quadro completo delle competenze sviluppate e delle sfide affrontate durante il percorso di formazione.
Il tirocinio formativo viene svolto presso istituzioni scolastiche che fanno parte del Sistema nazionale di istruzione. Compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, previa ottenimento dell’accreditamento.
Al fine di agevolare i partecipanti nella scelta delle sedi di tirocinio, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) mette a disposizione un elenco telematico delle istituzioni scolastiche accreditate, aggiornato annualmente. Questo permette ai partecipanti di selezionare con cura il contesto in cui svolgere la propria esperienza formativa. Garantendo un ambiente adeguato e favorevole alla crescita professionale.
Quali sono i requisiti di accesso dei percorsi abilitanti?
L’accesso ai percorsi formativi per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria è riservato a coloro che soddisfano i requisiti di titoli di studio previsti dall’articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto legislativo. È, quindi, necessario possedere un titolo di studio che conferisca l’abilitazione all’insegnamento nella specifica classe di concorso prescelta.
Tuttavia, per gli insegnanti tecnico pratici (ITP), è stata introdotta una disposizione transitoria che consente, fino al 31 dicembre 2024, di accedere ai percorsi formativi solo con il diploma di scuola secondaria. A partire dal 1° gennaio 2025, al termine di questa fase transitoria, sarà obbligatorio possedere una laurea triennale coerente con l’insegnamento.
Questa misura è finalizzata a garantire un adeguato livello di preparazione e competenze per gli insegnanti, assicurando una formazione coerente con gli standard richiesti per l’insegnamento nella scuola secondaria. Si mira così a garantire che gli insegnanti siano dotati delle conoscenze e delle competenze necessarie per affrontare le sfide dell’ambiente scolastico contemporaneo e garantire un’istruzione di qualità agli studenti.
Laureandi: requisiti necessari
Gli aspiranti docenti che attualmente si stanno dedicando ai propri percorsi di studio per ottenere i titoli richiesti dall’articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto legislativo, hanno anche la possibilità di accedere ai percorsi abilitanti per l’insegnamento.
Tuttavia, per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è richiesto il completamento di almeno 180 crediti formativi universitari (CFU) per poter accedere ai percorsi di abilitazione.
Questa opportunità apre le porte a coloro che stanno ancora percorrendo il loro cammino di formazione, consentendo loro di accedere alla formazione necessaria per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.
La condizione di raggiungere almeno 180 CFU per gli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico mira a garantire un adeguato livello di preparazione e competenze prima di intraprendere il percorso di abilitazione. In questo modo si assicura che gli aspiranti docenti siano sufficientemente preparati per affrontare le sfide dell’insegnamento nella scuola secondaria.
Accesso ai percorsi abilitanti
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) avrà il compito di valutare e comunicare al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel prossimo triennio. Tale valutazione terrà conto delle diverse tipologie di posti e classi di concorso. Coinvolgendo non solo le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, ma anche le scuole italiane all’estero.
L’obiettivo principale di questa pianificazione è garantire che il sistema di formazione iniziale dei docenti generi un numero adeguato di abilitati. Ciò permetterà di mantenere un processo di selezione equo e uniforme su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra le diverse regioni.
Tuttavia, nel caso in cui il numero di richieste di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso superi la capacità sostenibile precedentemente stabilita, le università e le istituzioni AFAM avranno la facoltà di pianificare l’accesso a tali percorsi a livello locale, seguendo le modalità definite dal MUR.
Inoltre, per i primi tre cicli dei percorsi abilitanti, i docenti attualmente impiegati con contratti presso scuole statali o paritarie o nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali potranno accedere ai percorsi corrispondenti alla loro classe di concorso di interesse, nel rispetto delle riserve di posti stabilite. Secondo la bozza attuale del DPCM, la riserva sarà del 40% per il primo ciclo, mentre per il secondo e il terzo ciclo sarà del 30%.
Presenza ai percorsi abilitanti
Per poter accedere alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale, è indispensabile rispettare un requisito essenziale: la presenza alle attività formative deve essere almeno del 60%.
La costante partecipazione alle attività formative riveste un ruolo fondamentale nel garantire un livello di preparazione adeguato e nell’acquisire le competenze necessarie per l’insegnamento nella scuola secondaria.
Le modalità di erogazione dei percorsi abilitanti
I percorsi di formazione iniziale offrono diverse opzioni per il loro svolgimento, consentendo ai partecipanti di scegliere tra lezioni in presenza o, per le attività non legate al tirocinio e ai laboratori, modalità telematiche che rappresentino fino al 20% del totale.
Tuttavia, una disposizione transitoria introdotta dal Decreto PA Bis ha permesso, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, lo svolgimento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale in modalità telematica. A eccezione del tirocinio e dei laboratori, le attività si svolgeranno in modo sincrono e non potranno superare il 50% del totale.
Questa transizione è stata implementata per gestire l’introduzione del nuovo sistema di formazione. Mantenendo al contempo l’obiettivo di rispettare il piano nazionale di assunzioni previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che mira a reclutare 70.000 docenti entro il 2024.
Inoltre, il regime transitorio è stato ideato per agevolare i vincitori dei concorsi che devono ancora conseguire l’abilitazione. Durante il loro contratto annuale a tempo determinato, avranno la possibilità di completare i crediti formativi universitari mancanti. Questa misura bilancia le esigenze di formazione, le nuove modalità di erogazione e la necessità di garantire il corretto flusso di assunzioni previsto.
Prova finale
La fase conclusiva del percorso formativo dei docenti prevede una prova finale composta da una prova scritta e una lezione simulata. Questi test sono volti a valutare l’acquisizione delle competenze professionali, come definito nell’Allegato A della bozza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) relativo ai percorsi formativi da 60 CFU.
La prova scritta consiste in un’analisi critica e sintetica di episodi, casi, situazioni e problematiche che si sono verificate durante il tirocinio diretto e indiretto, svolti nel percorso di formazione iniziale. L’obiettivo principale è valutare le competenze acquisite dal tirocinante nell’ambito dell’attività svolta all’interno dei gruppi-classe e della didattica disciplinare. Particolare attenzione viene dedicata alle attività di laboratorio e all’acquisizione di conoscenze psicopedagogiche.
La lezione simulata, invece, prevede la progettazione di un’attività didattica innovativa, con una durata massima di quarantacinque minuti. Durante questa prova, i docenti dovranno illustrare le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche effettuate, inclusi i possibili utilizzi delle tecnologie digitali multimediali. La progettazione sarà basata sul percorso di formazione iniziale specifico per la classe di concorso considerata.
La commissione giudicatrice assegna un punteggio massimo di dieci punti sia alla prova scritta che alla lezione simulata. La prova finale viene considerata superata se il candidato raggiunge un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.
Una volta superata la prova finale, i docenti acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso di riferimento. Questo rappresenta un importante traguardo nella loro carriera professionale, confermando le competenze acquisite durante il percorso formativo.
Riconoscimento dei 24 CFU
Nell’ambito dei percorsi abilitanti occorre, inoltre, precisare che, per quanto concerne il conseguimento dei CFU o CFA:
- vengono riconosciuti 24 CFU o CFA ottenuti in base al precedente ordinamento, con un requisito minimo di 10 CFU o CFA di tirocinio diretto;
- i CFU e CFA conseguiti nei corsi di laurea universitari o accademici, se coerenti con il Profilo definito nell’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida specificate nell’allegato B del decreto.
Costo dei percorsi abilitanti
Secondo quanto emerso dalla bozza del DPCM in questione, i percorsi di formazione avranno un costo compreso tra i 2.000 e i 2.500 euro:
Tipologia di percorso | Costo massimo |
Percorsi da 60 CFU/CFA | 2.500 euro |
Percorsi abbreviati per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU | 2.000 euro |
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso | 2.000 euro |