Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, inizialmente atteso per luglio 2022,ha finalmente trovato spazio sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023.
Il decreto si concentra sulla delineazione del percorso formativo universitario e accademico per i docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado. In linea con le direttive del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
L’elemento centrale della recente Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti, ratificata dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022, è l’implementazione dei 60 CFU/CFA. Che hanno mandato definitivamente in soffitta i precedenti 24 CFU.
In particolare, i 60 CFU/CFA si riferiscono a crediti formativi in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche. E rappresentano l’essenza del rinnovato iter formativo per i futuri docenti. Da sottolineare l’importanza dell’abilitazione come requisito fondamentale per accedere ai futuri concorsi a cattedra, una volta terminato il periodo transitorio al 31 dicembre 2024.
La Riforma, inizialmente sostenuta dall’ex Ministro Bianchi e poi avallata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sarà operativa nella sua interezza dal 1° gennaio 2025.
Cosa contiene il DPCM 60 CFU?
Il ruolo centrale del recente decreto attuativo è la regolamentazione del nuovo itinerario formativo abilitante, basato su 60 CFU/CFA, in conformità alle linee guida del PNRR.
Specificatamente, il DPCM 60 CFU traccia l’itinerario formativo universitario e accademico per i docenti di ruolo comune, incluso il personale docente tecnico-pratico, delle scuole Secondarie di primo e secondo grado. Lo stesso stabilisce anche le linee guida e il contenuto dei programmi di formazione, le specifiche dei centri multidisciplinari, le strategie organizzative, le spese massime sostenute dai candidati. Nonché le norme e le procedure per la prova finale, mirate all’ottenimento dell’abilitazione docente per le scuole Secondarie di primo e secondo grado nelle rispettive categorie di concorso.
Il precedente modello basato sui 24 CFU ha ormai esaurito la sua validità: l’opportunità di ottenere questi crediti era valida solo fino al 31 ottobre 2022. Parimenti, questi saranno validi per accedere ai Concorsi a cattedra solo fino al 31 dicembre 2024.
DPCM 60 CFU FAQ: quali sono le novità del reclutamento dei docenti?
A partire dal 1° gennaio 2025, l’accesso alla professione docente richiederà la conclusione di un itinerario formativo universitario/accademico abilitante composto da 60 CFU/CFA. Questi crediti si focalizzano sulle materie antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecniche didattiche e linguistiche.
Questo iter abilitante, corrispondente a 60 CFU, potrà essere intrapreso parallelamente al normale corso di studi, incrementando i crediti richiesti per il diploma, oppure può essere percorso successivamente alla laurea.
In relazione alle modifiche apportate dalla Riforma della formazione iniziale e continua e dalla selezione dei docenti e dal DPCM 60 CFU, il nuovo percorso di reclutamento degli aspiranti docenti è, pertanto, il seguente:
- laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.
A quali scuole è rivolto il DPCM 60 CFU?
Gli effetti della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti riguardano esclusivamente la scuola Secondaria di primo e secondo grado.
Per la scuola dell’Infanzia e Primaria, invece, resterà tutto invariato. E per conseguire l’abilitazione all’insegnamento sarà sufficiente la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria. Che si consegue al termine di un corso quinquennale magistrale a ciclo unico, comprensivo di tirocinio.
DPCM 60 CFU FAQ: quali sono i requisiti d’accesso dei nuovi percorsi abilitanti?
Il percorso di abilitazione all’insegnamento di 60 CFU rappresenta un’opportunità riservata a diverse categorie di candidati. Questa via è aperta ai laureati, ai diplomati ITP (Istituti Tecnici Professionali) e agli studenti iscritti a corsi universitari che conducono a titoli idonei all’insegnamento. È importante notare che per accedere a questo percorso è necessario aver acquisito almeno 180 CFU durante il proprio percorso di studi.
Percorso CFU | Destinatari | Requisiti |
60 CFU | Laureati | – |
ITP | Diploma fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025: laurea | |
Studenti in corsi di studi per insegnanti | Acquisizione di almeno 180 CFU |
Com’è strutturato il percorso di formazione abilitante iniziale da 60 CFU?
La struttura del nuovo percorso di formazione abilitante da 60 CFU/CFA sarà la seguente:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 10 |
Tirocinio diretto specifico per la classe di concorso, con un impegno in presenza di almeno dodici ore per ogni CFU o CFA di tirocinio | 15 |
Tirocinio indiretto | 5 |
Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
Disciplina di area linguistico-digitale | 3 |
Disciplina psico-socio-antropologiche | 4 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 18 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
DPCM 60 CFU FAQ: quante tipologie di percorsi abilitanti sono previste durante la fase transitoria?
Nell’ambito del DPCM 60 CFU sono previste cinque diverse tipologie di percorsi di formazione abilitante per l’insegnamento:
- 60 CFU: Questa categoria sarà pienamente operativa nel 2025, quando l’abilitazione diventerà un prerequisito obbligatorio per partecipare ai concorsi di insegnamento.
- 30 CFU: Questo percorso è destinato a docenti già abilitati o qualificati in una diversa classe di concorso o livello di istruzione.
- 30 CFU: Questa opzione è riservata ai docenti con almeno tre anni di esperienza nelle scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso, e a coloro che hanno superato la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
- 30 CFU: Questo percorso si rivolge ai neolaureati o a coloro che non hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (validi per l’accesso ai concorsi fino alla fine del 2024), con ulteriori crediti da acquisire in caso di successo in un concorso.
- 30 o 36 CFU/CFA: Questa categoria riguarda coloro che si candidano ai concorsi senza avere già l’abilitazione all’insegnamento. Vi sono tre varianti di percorsi post-concorso in questa categoria:
- 30 CFU/CFA per chi si candida con il titolo di accesso più tre anni di servizio negli ultimi cinque anni nella scuola statale, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si partecipa;
- 30 CFU/CFA per chi partecipa al concorso con soli 30 CFU/CFA;
- 36 CFU/CFA per chi si candida con il titolo di accesso più 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022.
Per una panoramica dettagliata, si rimanda alla lettura del nostro approfondimento che esamina i percorsi da 60, 30 e 36 CFU.
DPCM 60 CFU FAQ: qual sono la differenze tra i vecchi 24 CFU e i nuovi 60 CFU?
Le due vie formative, quella da 24 CFU e quella da 60 CFU, presentano differenziazioni sostanziali, a cominciare dalla loro finalità intrinseca:
- i 24 CFU fungevano da requisito d’accesso per l’ingresso nelle Graduatorie GPS, nei concorsi e nel TFA Sostegno, senza però attribuire l’abilitazione all’insegnamento. Questi crediti garantivano, inoltre, l’accesso alla seconda fascia delle GPS;
- in contrasto, i 60 CFU non solo apportano l’abilitazione all’insegnamento in una classe di concorso specifica, ma consentono anche l’iscrizione nella prima fascia delle GPS.
Ma la differenziazione non si limita a questo. È necessario considerare anche che:
- il curriculum da 24 CFU era caratterizzato da un impianto programmatico omogeneo, applicabile a tutte le classi di concorso;
- i 60 CFU, di contro, sono specifici per ogni singola classe di concorso e includono, oltre alle materie fondamentali, uno studio avanzato delle tecniche didattiche relative alla disciplina in questione. Questi percorsi comprendono, inoltre, un tirocinio specializzato per la classe di concorso designata.
Inoltre:
- i 24 CFU, una volta ottenuti, erano applicabili a tutte le classi di concorso;
- diversamente, i 60 CFU sono “su misura” per ogni classe di concorso. Pertanto, i candidati interessati ad acquisire l’abilitazione in più classi dovranno seguire diversi itinerari formativi. Esistono, tuttavia, opzioni abbreviate per coloro che detengono già un’abilitazione o che hanno già accumulato i 24 CFU.
Modalità di accesso, frequenza e costi
Tra il programma formativo da 24 CFU e quello abilitante da 60 CFU, vi sono divergenze significative sia in termini di modalità di erogazione che sotto il profilo economico:
- i corsi da 24 CFU non imponevano alcuna selezione iniziale né la necessità di frequentare lezioni in presenza. L’itinerario didattico poteva essere eseguito interamente online, fatta eccezione per le valutazioni finali che dovevano avvenire in presenza;
- Per quanto riguarda i corsi da 60 CFU, è richiesta una partecipazione in aula per almeno il 60% delle attività formative. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, fino al 50% delle lezioni può essere effettuato attraverso connessioni telematiche in tempo reale. Le attività pratiche come laboratori e tirocini, tuttavia, devono essere eseguite in modalità presenziale.
Dal punto di vista finanziario:
- il Decreto Ministeriale 616/2017 aveva stabilito un limite di costo di 500 euro per la fruizione dei corsi da 24 CFU;
- DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023) pone un tetto massimo di 2.500 euro per i percorsi da 60 CFU. Per le versioni ridotte da 36 o 30 CFU, o per chi si iscrive a questi percorsi mentre è già impegnato in un corso di laurea, il costo scenderà a 2.000 euro.
PERCORSO DA 24 CFU | PERCORSO DA 60 CFU | |
Funzione | Requisito di accesso per Graduatorie, concorsi e TFA Sostegno. Non abilitante | Conduce all’abilitazione in specifica classe di concorso |
GPS | Iscrizione I fascia delle Graduatorie GPS | Iscrizione II fascia delle Graduatorie GPS |
Ambito | Trasversale a tutte le classi di concorso | Specifico per ciascuna classe di concorso |
Contenuto | Materie trasversali all’insegnamento | Discipline di base, metodologie didattiche specifiche e tirocinio diretto per la classe di concorso |
Validità | Valido per tutte le classi di concorso | Specifico per la classe di concorso; percorsi separati per abilitazioni multiple |
Modalità didattica | Nessuna obbligatorietà di presenza; possibile fruizione a distanza con esami in presenza | Frequenza in aula per almeno il 60% delle attività; telematica fino al 50% solo per anni accademici 2023/2024 e 2024/2025; tirocini e laboratori in presenza |
Costo | 500 euro (per università pubbliche) secondo DM 616/2017 | 2.500 euro; ridotto a 2.000 euro per percorsi abbreviati o per chi è già iscritto a corsi di laurea |
Cosa determina la fase transitoria della Riforma Bianchi?
Il 30 giugno 2022 ha segnato l’entrata in vigore della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti. Ma la sua piena applicazione è prevista solo per il 1° gennaio 2025.
Una fase transitoria, che si estenderà fino al 31 dicembre 2024, accompagnerà il sistema educativo italiano nell’adattamento alle disposizioni stabilite dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022, che modifica e converte il decreto n. 36 del 30 aprile 2022.
Durante questo periodo, coloro che hanno ottenuto 24 CFU prima del termine del 31 ottobre 2022 avranno la possibilità di impiegarli come requisito d’accesso ai concorsi docenti. Ma tale opportunità resterà valida solo fino al termine della fase transitoria.
Durante questa fase saranno, inoltre, previsti dei percorsi semplificati:
- 30 CFU/CFA: per chi non ha conseguito i 24 CFU e vuole partecipare ai concorsi a cattedra fino al 31 dicembre 2024;
- 36 CFU/CFA: per chi è già in possesso dei 24 CFU (purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022).
DPCM 60 CFU FAQ: chi ha i 24 CFU deve prendere anche i 60 CFU?
Coloro che hanno ottenuto 24 CFU prima del 31 ottobre 2022 avranno la facoltà di sfruttarli come requisito d’accesso ai concorsi docenti fino al termine del periodo transitorio, fissato per il 31 dicembre 2024.
In caso di successo nei concorsi, sarà tuttavia essenziale completare il quadro formativo con ulteriori 36 CFU/CFA per ottenere l’abilitazione.
L’articolo 8 del DPCM 60 CFU prevede che questi 24 CFU, purché acquisiti entro il periodo predetto, possano contribuire al raggiungimento dei 60 CFU/CFA delineati dalla Riforma Bianchi. A condizione che vi siano compresi almeno 10 CFU o CFA dedicati al tirocinio diretto.
DPCM 60 CFU FAQ: qual è la struttura della prova finale dei percorsi abilitanti?
L’esame finale del percorso di formazione iniziale universitario e accademico include una prova scritta e una lezione simulata. Entrambe progettate per valutare le competenze professionali acquisite dal tirocinante, come descritto nel Profilo dell’Allegato A.
La prova scritta si basa su un’analisi critica breve di episodi, casi, situazioni e problemi che sono emersi durante le attività di tirocinio dirette e indirette all’interno del percorso di formazione iniziale. Questa prova mira a verificare le competenze sviluppate dal tirocinante in ambito didattico, disciplinare e nelle attività di laboratorio, ponendo particolare attenzione alle materie psicopedagogiche.
Per quanto riguarda la lezione simulata, che ha una durata massima di 45 minuti, essa richiede la progettazione di un’attività didattica innovativa, utilizzando anche strumenti digitali e multimediali. In questa prova, il tirocinante illustrerà le scelte relative ai contenuti, alla didattica e alla metodologia adottate durante il percorso di formazione iniziale, in relazione alla specifica classe di concorso.
La commissione esaminatrice, incaricata di valutare l’esame finale, sarà composta da due membri del consiglio didattico, tra i quali un professore universitario o un docente delle Istituzioni AFAM, che svolgerà anche il ruolo di presidente. La commissione includerà, inoltre, un membro designato dall’USR e un esperto esterno di formazione nelle materie rilevanti per il percorso abilitante, che può essere anche selezionato tra i tutor.
La commissione può assegnare un punteggio massimo di 10 sia per la prova scritta che per la lezione simulata. Per superare l’esame finale, il candidato deve ottenere almeno 7/10 in entrambe le prove.
Una volta superato l’esame finale, l’aspirante docente riceverà l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso specifica.
Qual è il costo dei 60 CFU?
Il DPCM 60 CFU stabilisce, all’articolo 12, il costo massimo dei percorsi di formazione abilitante, che oscillerà tra i 2.000 e i 2.500 euro.
Nello specifico:
Tipologia di percorso | Costo massimo |
Percorsi da 60 CFU/CFA | 2.500 euro |
Percorsi abbreviati per i vincitori di concorso, per i docenti già abilitati e per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU | 2.000 euro |
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso | 2.000 euro |
Svolgimento della prova finale | 150 euro |
Il decreto prevede, tuttavia, che i costi massimi vengano aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito.
Chi ha già un’abilitazione dovrà acquisire i 60 CFU?
Per gli aspiranti docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, il DPCM 60 CFU prevede delle eccezioni. Stesso discorso vale anche per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno.
In questo caso, infatti, sarà sufficiente acquisire soltanto 30 CFU/CFA.
DPCM 60 CFU FAQ: a chi sono destinati i percorsi da 30 CFU/CFA?
I percorsi abbreviati da 30 CFU/CFA sono destinati agli aspiranti docenti:
- con 3 anni di servizio negli ultimi 5;
- vincitori del Concorso straordinario bis;
- già abilitati;
- che non hanno conseguito alcun CFU/CFA e intendono partecipare al concorso a cattedra entro il 31 dicembre 2024.
Da precisare, tuttavia, che tutti – ad eccezione dei docenti già in possesso di un’abilitazione – dovranno integrare in un secondo momento i 30 CFU mancanti.
Quando saranno avviati i percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU?
Non è ancora stata indicata una data precisa relativa all’avvio. Ad ogni modo, stando alle indiscrezioni trapelate, i vari percorsi abilitanti legati alla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti dovrebbero partire entro la fine del 2023.
Di contro, il DPCM 60 CFU fissa la data di conclusione dei percorsi formativi abilitanti da 30 e 60 CFU/CFA:
- 30 CFU/CFA entro il 28 febbraio 2024;
- 60 CFU/CFA entro il 31 maggio 2024.
SCARICA il PDF del DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023)