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MUR, ecco il Decreto percorsi abilitanti. Scarica il PDF 

aspiranti docenti in aula durante un percorso abilitante

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha emesso il decreto n. 621 del 22 aprile 2024 che regolamenta l’inizio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione per i docenti di scuole secondarie di primo e secondo grado, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), per l’anno accademico 2023/2024. Il decreto stabilisce anche l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati in ciascuna istituzione universitaria o accademica leader. Nell’Allegato A del decreto è presente l’elenco dettagliato dei 51.753 posti disponibili. 

Parallelamente, il decreto n. 620, dello stesso giorno, specifica la riserva del 45% dei posti nei percorsi di 60 CFU/CFA per coloro che hanno prestato servizio per almeno tre anni, anche non consecutivi, nelle istituzioni scolastiche statali o scuole paritarie, di cui almeno uno specifico per la classe di concorso scelta, nei cinque anni precedenti, oltre a chi ha partecipato alla prova concorsuale della procedura straordinaria bis. 

I 5 percorsi abilitanti 

L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici per la formazione iniziale e l’abilitazione dei docenti, offerta dalle università e dalle istituzioni AFAM, comprende crediti formativi universitari (CFU) e crediti formativi accademici (CFA). Questi percorsi sono strutturati per fornire una preparazione completa agli insegnanti, coprendo sia le competenze teoriche che quelle pratiche necessarie per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Nel dettaglio:

  1. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;
  1. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;
  1. percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;
  1. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;
  1. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.

L’offerta formativa

Più nel dettaglio, il decreto ministeriale n. 621 del 22 aprile 2024 prevede l’avvio dei seguenti percorsi di formazione abilitante:

  • 60 CFU/CFA (destinati agli aspiranti docenti laureati nonché agli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale);
  • 30 CFU/CFA;
  • 36 CFU/CFA (riservati agli aspiranti docenti non in possesso dei 24 CFU). 

In merito ai 30 CFU/CFA vanno segnalati ulteriori 4 percorsi formativi:

  • percorso abilitante per gli aspiranti docenti con un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei 5 anni precedenti e per coloro che hanno sostenuto la prova del Concorso straordinario bis;
  • percorso abilitante per gli aspiranti docenti che non hanno conseguito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e hanno intenzione partecipare all’ultimo concorso della fase transitoria (previsto ad ottobre);
  • percorso abilitante per gli aspiranti docenti vincitori del concorso a cattedra in possesso dei 30 CFU/CFA;
  • percorso abilitante per i docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché ai docenti in possesso della specializzazione sul sostegno. 

Quali sono le modalità di ammissione?

I candidati interessati ai corsi relativi alla stessa categoria di concorso possono presentare un’unica domanda per istituto. Se le domande eccedono i posti disponibili, i criteri di ammissione sono specificati nell’Allegato B del decreto, che è fondamentale per il processo di selezione, seguendo quanto disposto dall’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 620 del 22 aprile 2024. Qualora le richieste dei candidati aventi diritto a posti riservati superino tali posti, si applicano i criteri riportati nell’Allegato A.

Per le categorie citate all’articolo precedente, lettera B, se le domande superano i posti autorizzati e riservati, si utilizzano i criteri dell’Allegato A. Per la categoria menzionata alla lettera C, in presenza di un numero di richieste superiore ai posti disponibili, i criteri di accesso sono definiti nell’Allegato B.

In ogni situazione menzionata, l’ammissione dei candidati segue l’ordine della graduatoria di merito.

Lo svolgimento e la durata dei percorsi di formazione iniziale

I percorsi di formazione iniziale previsti dal decreto percorsi abilitanti, regolamentati dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, articolo 2-bis, comma 1, per l’anno accademico 2023/2024 consentono che le attività didattiche universitarie e accademiche, escluse tirocini e laboratori, possano avvenire in modalità telematica sincrona fino al 50% del totale, come indicato dall’articolo 18-bis, comma 6-bis. I requisiti di accreditamento restano quelli specificati dal DPCM 4 agosto 2023.

Il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti si regge sulle norme dell’articolo 8, commi 1 e 2, del DPCM 4 agosto 2023, mentre l’accesso all’esame finale richiede una frequenza minima del 70% in ogni attività formativa, come da articolo 9 del medesimo DPCM.

Insegnanti che hanno conseguito l’abilitazione in una delle classi di concorso unificate (A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70 e A-71), secondo il decreto ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023, sono riconosciuti abilitati per tutti gli insegnamenti nelle classi aggregate.

Per i corsi descritti nell’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del DPCM 4 agosto 2023, il costo totale non può superare i 2.500 euro. Durante l’anno accademico 2023-2024 è, inoltre, possibile la partecipazione simultanea ai corsi di formazione iniziale universitari e accademici e all’VIII ciclo di formazione specializzata per il supporto didattico agli studenti disabili, in linea con le programmazioni delle attività formative.

Le attività di tirocinio

In merito alle attività di tirocinio, il decreto stabilisce un impegno di 12 ore in presenza nei gruppi classe per l’ottenimento di ogni credito formativo universitario (CFU) o accademico (CFA).

Nello specifico, così come previsto dall’articolo 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di docenti attualmente in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la realizzazione delle attività di tirocinio che operano come tutor coordinatori nei Centri e come tutor tirocinanti presso le istituzioni scolastiche. Così come previsto dal decreto ministeriale n. 256 del 28 dicembre 2023 firmato dal Ministro dell’Istruzione, dal Ministro dell’Università e della Ricerca e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Durante la prima implementazione per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per la definizione dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, si applicano le normative stabilite dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.

Come conseguire ulteriori abilitazioni

L’attivazione dei percorsi di formazione descritti nell’articolo 13 del DPCM 4 agosto 2023 – ovvero per i docenti già abilitati – segue le linee guida dei decreti di accreditamento specifici per la formazione iniziale.

Le istituzioni procederanno all’avvio di questi percorsi stabilendo i contenuti dei 30 CFU o CFA richiesti per l’abilitazione. Questa definizione incorpora le metodologie e tecnologie didattiche adatte a ciascuna disciplina, valutando l’allineamento tra le competenze acquisite dagli studenti attraverso l’educazione formale, le loro esperienze informali e non formali, e le competenze specificate nel Profilo allegato A del DPCM 4 agosto 2023.

I percorsi saranno offerti dalle istituzioni universitarie e accademiche anche in modalità di insegnamento telematico sincrono, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2-ter, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualificazioni professionali e delle specializzazioni ottenute all’estero, esso deve essere convalidato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. I candidati dovranno presentare la necessaria documentazione al momento dell’iscrizione ai percorsi formativi.

I candidati in possesso di un titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione in Italia, previa presentazione del titolo direttamente presso l’istituzione di interesse. Quest’ultima valuterà il titolo ai fini dell’ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.

SCARICA IL DECRETO PERCORSI ABILITANTI (N. 621 del 22.04.2024)

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