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I costi dei percorsi abilitanti

Il DPCM 4 agosto 2023 ha fissato un tetto massimo per i costi dei percorsi abilitanti.

In partenza i percorsi abilitanti per i docenti. L’attesa è terminata con la pubblicazione del Decreto numero 621, emanato dal Ministero dell’Università e della Ricerca il 22 aprile 2024, che regola l’inizio dei corsi di formazione iniziale per i futuri insegnanti. Scopriamo quali sono i costi dei percorsi abilitanti.

Quanto costa frequentare un percorso abilitante?

Le pagine delle Università iniziano ad essere aggiornate in vista dell’avvio dei percorsi abilitanti. Questo perché spetta, difatti, ai singoli atenei stabilire i termini di scadenza e i relativi costi.

Il DPCM 4 agosto 2023 ha fissato un tetto massimo per i costi dei percorsi abilitanti. Parliamo di 2.500 euro per i corsi completi (60 CFU) e 2.000 euro per quelli ridotti (30 CFU e 36 CFU). La prova finale abilitante avrà un costo massimo di 150 euro.

Gli Atenei godono della facoltà di determinare i costi dei propri percorsi formativi, purché tali tariffe siano conformi ai limiti massimi stabiliti. Di conseguenza, le Università hanno la libertà di fissare importi inferiori. 

Ancora, per quanto concerne la riduzione delle spese per gli studenti provenienti da contesti economici svantaggiati, si può fare riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) come criterio di valutazione.

L’Università di Bologna ha adottato questa strategia, stabilendo 1.200 euro per i corsi completi da 60 CFU e 950 euro per quelli ridotti da 30 CFU. Inoltre, ha introdotto un sistema che calcola la seconda rata in base all’ISEE, coprendo il 50% del costo totale.

Anche l’Università di Pisa ha deciso di agevolare gli iscritti abbassando, seppur di poco, i margini dei costi per i percorsi abilitanti. Ha previsto infatti 2.000 euro per il percorso completo e 1.600 euro per quello ridotto. 

La frequenza dei percorsi abilitanti

Per quanto riguarda la modalità di svolgimento dei percorsi, si precisa che essi si tengono principalmente in presenza. Il 50% delle attività (ad eccezione dei tirocini) può essere effettuato in modalità telematica. 

È richiesto che ogni partecipante abbia completato almeno il 70% delle attività formative per essere ammesso alla prova finale.

Nell’anno accademico 2023-2024, è consentita la partecipazione contemporanea ai corsi universitari e accademici di formazione iniziale e all’VIII ciclo del TFA. Tuttavia, va notato che il IX ciclo non risulta menzionato.

I candidati che hanno ottenuto un titolo di studio non abilitante all’estero possono partecipare ai percorsi di formazione in Italia, ad una condizione. Gli stessi devono presentare il proprio titolo direttamente all’istituzione di interesse che valuterà il titolo per determinare l’ammissibilità del candidato.

I percorsi abilitanti attivabili

Dopo aver visto i costi dei percorsi abilitanti, passiamo ad analizzare quali corsi possono essere attivati. Secondo quanto previsto dal DM n.621 del 22 aprile 2024, saranno avviati i seguenti percorsi abilitanti:

  • 60 CFU/CFA per gli aspiranti docenti laureati o, comunque, iscritti ad un corso di laurea magistrale;
  • 30 CFU/CFA;
  • 36 CFU/CFA per coloro che hanno acquisito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. 

I 30 CFU/CFA prevedono, a loro volta, 4 diversi percorsi formativi:

  • per gli aspiranti docenti con un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei 5 anni precedenti e per coloro che hanno sostenuto la prova del Concorso straordinario bis;
  • per gli aspiranti docenti che non hanno conseguito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e intendono partecipare all’ultimo concorso della fase transitoria con il requisito dei 30 CFU/CFA;
  • per gli aspiranti docenti vincitori del concorso a cattedra (al quale hanno avuto accesso grazie al requisito dei 30 CFU/CFA);
  • per i docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché ai docenti in possesso della specializzazione sul sostegno. 

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