I candidati delle scuole dell’Infanzia e Primarie nonché delle scuole Secondarie di primo e secondo grado che hanno conseguito un punteggio di almeno 70/100 nelle prove scritte del Concorso straordinario ter (conclusesi il 19 marzo), attendono ora la convocazione per le prove orali, previste nel mese di aprile. Allo stesso tempo, però, cominciano a guardare con interesse anche ai percorsi formativi abilitanti da 30 e 36 CFU.
In ogni caso, non verranno diffuse graduatorie parziali delle prove scritte né i punteggi intermedi fatti registrare dai candidati.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, dei bandi di concorso, la graduatoria definitiva sarà limitata al numero di posti disponibili. Con la possibilità, tuttavia, di integrare tale elenco solo in caso di rinunce all’assunzione, includendo quindi i candidati che abbiano superato il minimo dei punteggi richiesti.
Pertanto, solo i candidati che si collocheranno entro il limite dei 44.654 posti disponibili saranno considerati vincitori e inclusi nella graduatoria di merito, ottenendo così il diritto di essere assunti. Oltre ad essere ammessi di diritto anche ai percorsi formativi abilitanti delineati dalla Riforma Bianchi.
Rispetto a quanto avveniva in passato, il Concorso straordinario non conferisce automaticamente l’abilitazione all’insegnamento. Cosicché i candidati dovranno necessariamente completare i percorsi formativi da 30 o 36 CFU per ottenere tale qualifica.
Concorso scuola: non è prevista una graduatoria degli idonei
Dopo la conclusione delle prove orali del Concorso straordinario ter 2023 verrà formulata la graduatoria di merito, che non prevede nessuno scorrimento.
Questa sarà infatti composta unicamente dai partecipanti che si sono classificati tra i vincitori, occupando uno dei 44.654 posti disponibili.
Di conseguenza, non è prevista la categoria degli idonei, ossia coloro che, nonostante abbiano superato le selezioni, non trovano posto nella quantità limitata di posizioni offerte. La possibilità di un loro inserimento nella graduatoria di merito si presenterà solo se si verificassero delle rinunce formali all’immissione in ruolo da parte di chi ha ottenuto il posto.
Nonostante l’assenza di una graduatoria ad esaurimento, si può però ragionevolmente prevedere un movimento parziale nella graduatoria di merito, dovuto alle rinunce che naturalmente si manifesteranno durante il processo di assegnazione dei ruoli ai vincitori.
Vincitori ed idonei del Concorso straordinario ter: chi accede ai percorsi abilitanti da 30 e 36 CFU?
Essere tra i vincitori del Concorso straordinario ter non implica, per gli aspiranti docenti interessati, l’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento. Per acquisirla, infatti, gli stessi dovranno piuttosto seguire un percorso formativo specifico, introdotto dalla recente Riforma sulla formazione iniziale e continua dei docenti, sancita dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022, che ha convertito, con modifiche, il decreto n. 36 del 30 aprile 2022.
Questa riforma, promossa dall’ex Ministro Bianchi e confermata dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, prevede che, successivamente alla firma di un contratto a termine di un anno, i vincitori non ancora abilitati debbano completare un percorso formativo per ottenere i 60 CFU necessari.
I vincitori del concorso, quindi, dovranno sostenere le spese per il completamento di questo percorso, che culminerà, dopo il superamento di una prova finale, con il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. Tale prova può essere tentata al massimo due volte.
Solo al termine di questo percorso formativo e dopo il superamento della prova finale sarà possibile la stipula di un contratto a tempo indeterminato e l’avvio dell’anno di formazione e prova, cruciale per la conferma definitiva nel ruolo.
Per quanto riguarda i dettagli del percorso formativo post-concorso:
- i partecipanti con 24 CFU dovranno acquisire ulteriori 36 CFU attraverso un percorso abilitante.
- chi ha partecipato al concorso con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni dovrà seguire un percorso abilitante da 30 CFU.
- i candidati già in possesso dell’abilitazione per la specifica classe di concorso o specializzati per il sostegno, e che concorrono per queste posizioni, verranno direttamente assunti con contratto a tempo indeterminato.
Gli idonei del concorso scuola accedono ai percorsi abilitanti?
In linea con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 59/2017, l’ingresso nei percorsi formativi abilitanti dopo il concorso è prerogativa esclusiva dei vincitori, escludendo coloro che hanno superato le prove senza però classificarsi tra i vincitori, identificati come idonei.
Questa distinzione, fondamentale nell’attuale contesto normativo, non preclude completamente agli idonei la possibilità di accedere ai percorsi abilitanti, sebbene tale accesso sarà soggetto a specifici criteri e limiti di posti, che saranno definiti più dettagliatamente in un imminente decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, attualmente in fase di elaborazione finale.