La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti, iniziativa sostenuta dall’ex Ministro Bianchi e confermata dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, include tra i suoi itinerari formativi l’opzione dei 36 CFU.
Un’innovazione significativa di questa riforma è l’introduzione dei 60 CFU/CFA, che si affermano come il nuovo percorso formativo obbligatorio per chi intende abilitarsi all’insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado. Sostituendo i precedenti 24 CFU.
I crediti formativi in questione possono essere sia universitari che accademici. E riguardano le discipline antropo-psico-pedagogiche e le metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche.
Da tenere presente che la legge n. 79 del 29 giugno 2022, che modifica il decreto n. 36 del 30 aprile 2022, entrata in vigore il 30 giugno 2022, stabilisce un periodo di transizione che si estenderà fino al 31 dicembre 2024.
Nel corso di questa fase transitoria, si potranno perseguire percorsi di formazione abilitante da 60, 30 e 36 CFU. Si evidenzia, inoltre, che i 24 CFU acquisiti prima del 31 ottobre 2022 rimarranno validi per l’accesso ai concorsi fino al termine del periodo transitorio. Successivamente, sarà comunque possibile far riconoscere tali crediti.
Qual è il nuovo percorso di reclutamento dei docenti?
Il percorso formativo aggiornato per gli aspiranti docenti si basa su 60 CFU. E dal 1° gennaio 2025, vale a dire al termine del periodo di transizione, il conseguimento di questi ultimi sarà una condizione fondamentale per accedere ai futuri concorsi per docenti.
Una volta implementata integralmente la Riforma Bianchi, la procedura di selezione per i futuri insegnanti si articolerà come segue:
- laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.
A chi è destinato il percorso da 36 CFU?
Durante il periodo di transizione, sono stati delineati vari percorsi formativi semplificati, tra cui uno da 36 CFU per i candidati all’insegnamento che hanno raggiunto i 24 CFU prima della scadenza del 31 ottobre 2022.
Fino alla fine del 2024, questi 24 CFU rappresenteranno una condizione d’ammissibilità ai concorsi docenti, anche in assenza di una specifica abilitazione. A partire dal 2025, invece, sarà solo consentito richiedere la validazione di tali crediti, in linea con quanto stabilito dall’articolo 8 del DPCM 60 CFU.
Nel contesto di un esito positivo nel concorso, i vincitori saranno assunti con contratto a termine e avranno l’obbligo di concludere un percorso formativo da 36 CFU/CFA. Al suo completamento, per acquisire l’abilitazione, sarà richiesto il superamento di un test scritto e di una lezione simulata.
Anche coloro che hanno conseguito i 24 CFU prima del 31 ottobre 2022, e che non abbiano superato o non abbiano partecipato al concorso scuola, possono intraprendere il percorso di formazione da 36 CFU finalizzato all’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento.
Nello specifico, per loro la bozza del DPCM 60 CFU prevede:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 3 |
Tirocinio diretto e indiretto 10 CFU/CFA di tirocinio diretto;3 CFU/CFA di tirocinio indiretto. 3 dei 13 CFU/CFA riservati alle attività formative relative all’inclusione scolastica. | 13 |
Discipline di area linguistico-digitale | 3 |
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria | 2 |
Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso) | 13 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica | 2 |
SCARICA il PDF del DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023)