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Reclutamento docenti 60 CFU, arriva il DPCM

Reclutamento docenti 60 CFU

Il DPCM 60 CFU, inizialmente previsto entro il 31 luglio 2022, sembrava essere finito nel dimenticatoio dopo l’inattesa crisi di governo. 

Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e quello dell’Università e della Ricerca hanno lavorato intensamente ad una bozza che ora attende solo il parere della Commissione Europea.

La pronuncia della CE è, d’altro canto, imprescindibile dal momento che la Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti è parte integrante del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Una volta pubblicato il decreto attuativo, sarà possibile conoscere tutto ciò che gli aspiranti docenti dovranno sapere in merito al nuovo percorso di abilitazione e al conseguimento dei 60 CFU (crediti formativi universitari).

Una cosa, tuttavia, sembrerebbe essere certa. Ovvero la volontà di far partire i percorsi formativi già dal prossimo anno accademico. In modo da evitare il ricorso ad eventuali  proroghe dei 24 CFU o ad altre misure alternative.  

Atteso, inoltre, anche il via libera della Comunità Europea all’assunzione straordinaria di 20mila docenti per il prossimo anno scolastico. In questo caso l’obiettivo è quello di ridurre il ricorso alle supplenze

Abilitazione docenti 60 CFU: il DPCM

Il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà decisivo anche nell’ottica di un definitivo passaggio dai 24 CFU ai 60 CFU, secondo quanto previsto dalla Riforma dell’ex Ministro Bianchi. 

Nello specifico, il decreto attuativo definirà i contenuti e la struttura della formazione iniziale abilitante. Il cui percorso prevede almeno 10 CFU in Area Pedagogica, 20 CFU in tirocini diretti e indiretti e stabilire una presenza obbligatoria minima di 12 ore per ogni CFU di tirocinio. 

Gli altri aspetti che il DPCM è chiamato a fare chiarezza sono:

  •  il numero di crediti universitari riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità;
  • il numero di ore minimo di presenze alle attività formative necessario per l’accesso alla prova finale;
  • le modalità di svolgimento della prova scritta e orale relative alla prova finale del percorso formativo.

Abilitazione docenti 60 CFU. Cosa prevede la Riforma?

I 60 CFU sono crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche e costituiscono il nuovo percorso di formazione abilitante per docenti.

É prevista la possibilità di acquisire i 60 CFU sia durante il percorso di studi – in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo – sia dopo aver ottenuto la laurea. 

Gli oneri relativi ai percorsi universitari abilitanti di formazione iniziale previsti nell’ambito dei 60 CFU saranno interamente a carico dei partecipanti

I costi saranno certamente più alti di quelli attuali. Ma con ogni probabilità il DPCM introdurrà un prezzo calmierato attraverso un tetto massimo fissato per le Università. Il tutto per evitare speculazioni e, comunque, per andare incontro alle esigenze dei candidati.

Nessun problema, invece, per chi è già in possesso dei 24 CFU: i crediti formativi universitari acquisiti non andranno perduti. E non ci sarà nemmeno bisogno di affrontare nuovi percorsi formativi. Perchè i 24 CFU continueranno ad essere spendibili fino al 31 dicembre 2024, anche se per acquisirli c’era tempo solo fino al 31 ottobre 2022.  

Abilitazione docenti 60 CFU. Il nuovo percorso di formazione

L’introduzione dei 60 CFU comporta profondi cambiamenti per quanto concerne il percorso degli aspiranti docenti.

Al di là del contenuto del DPCM 60 CFU, infatti, la Riforma Bianchi prevede: 

  • un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA); 
  • un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale; 
  • un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Abilitazione docenti 60 CFU: fase transitoria

La Riforma Bianchi prevede, ad ogni modo, un periodo di “assestamento” che durerà fino al 31 dicembre 2024. E proprio durante questa fase transitoria sono previste alcune eccezioni molto interessanti. Non ultima delle quali, quella legata all’acquisizione dei 24 CFU.

Come abbiamo già osservato, il termine ultimo per conseguire i 24 CFU era il 31 ottobre 2022.  Tuttavia, gli stessi saranno spendibili come titolo d’accesso fino al 31 dicembre 2024 per la partecipazione al concorso scuola, al TFA Sostegno e al prossimo aggiornamento delle GPS

Gli aspiranti docenti interessati avranno, tuttavia, l’obbligo – una volta eventualmente superato il concorso – di integrare i restanti CFU entro il primo anno di insegnamento (con contratto a tempo determinato). Fermo restando l’anno di prova con valutazione finale prima della definitiva immissione in ruolo. 

Abilitazione docenti 60 CFU: precari storici

Tra le eccezioni contemplate dalla Riforma Bianchi c’è quella riservata ai cosiddetti precari storici. Vale a dire agli aspiranti docenti con almeno 3 annualità di servizio – anche non continuativi – negli ultimi 5 anni. Con almeno 180 giorni complessivi di servizio e purché almeno un’annualità sia stata svolta sulla specifica classe di concorso.

Gli stessi potranno, infatti, accedere al concorso senza l’obbligo di ulteriori crediti formativi. Una volta superato il concorso, però, dovranno poi acquisire almeno 30 CFU durante il primo anno di immissione in servizio (con contratto a tempo determinato). E, quindi, affrontare anche la prova finale del percorso universitario di formazione iniziale per conseguire l’abilitazione all’insegnamento. 

Abilitazione docenti 60 CFU: docenti già abilitati

Un’altra eccezione è quella che riguarda gli insegnanti già in possesso di un’abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione e coloro che hanno ottenuto la specializzazione sul sostegno. 

Secondo quanto previsto dalla Riforma Bianchi, gli stessi potranno conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione limitandosi ad acquisire soli 30 CFU. 

Di questi, tuttavia, 20 CFU dovranno essere riferiti al campo delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. Mentre i restanti 10 CFU dovranno essere di tirocinio diretto. 

Anche per loro, una volta superato il concorso, scatterà l’obbligo di conseguire ulteriori 30 CFU e di superare la prova finale prima dell’immissione in ruolo a tempo indeterminato. 

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