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Riforma Bianchi: differenza tra 24 CFU e 60 CFU

Riforma Bianchi differenza tra 24 CFU e 60 CFU

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023, stabilendo le basi per i nuovi percorsi formativi abilitanti. Questi ultimi sono destinati unicamente ai candidati docenti per le scuole Secondarie di primo e secondo grado.

Il punto saliente della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti sancita dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) consiste nell’adozione dei 60 CFU. E nel contestuale superamento dei precedenti 24 CFU.

I nuovi 60 CFU riguardano le aree antropo-psico-pedagogiche, nonché le metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche. Essi delineano il rinnovato iter formativo per ottenere l’abilitazione all’insegnamento. Elemento che diverrà irrinunciabile per accedere ai futuri concorsi a cattedra, una volta che la Riforma sarà operativa a pieno regime.

Il periodo di transizione stabilito dalla Riforma, originariamente promossa dall’allora Ministro Bianchi, si concluderà il 31 dicembre 2024.

Ma dai 24 ai 60 CFU cambia davvero qualcosa? E qual è, nel dettaglio, la differenza tra 24 e 60 CFU?

24 CFU: di cosa si tratta?

Con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, noto come “Decreto 24 CFU,” vennero stabiliti dei requisiti chiave sia per le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sia per i processi selettivi nel contesto scolastico.

Questi crediti universitari, focalizzati su aree come la pedagogia, la psicologia e le tecnologie didattiche, fungevano da criterio iniziale per partecipare ai vari concorsi pubblici, limitando però la loro applicabilità all’ambito della scuola secondaria.

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, i 24 CFU non conferivano l’abilitazione all’insegnamento. Ottenibile solo attraverso altre vie formative specifiche, come TFA, SSIS o PAS, oppure superando il concorso dedicato all’insegnamento.

Pertanto, prima delle modifiche introdotte dalla Riforma Bianchi, i 24 CFU agivano come un requisito minimo per l’ingresso nelle Graduatorie e nei concorsi, affiancati da altri esami e crediti necessari per accedere alla classe di concorso desiderata.

Cosa cambia dai 24 CFU ai 60 CFU

Sostenere che i 60 CFU hanno semplicemente preso il posto dei 24 CFU a seguito della Riforma Bianchi rappresenta una semplificazione che non tiene conto delle specificità dei due percorsi formativi. Essi differiscono non solo nelle loro strutture, ma anche negli obiettivi perseguiti.

È importante ricordare che il percorso da 60 CFU offre una formazione abilitante completa, sebbene durante il periodo transitorio siano previsti anche itinerari formativi “abbreviati” da 30 o 36 CFU.

Queste opzioni ridotte sono state ideate per soddisfare le esigenze di determinate categorie di candidati. Tra questi si annoverano coloro che già detengono un’abilitazione o una specializzazione, così come individui che hanno conseguito i 24 CFU necessari o che hanno maturato almeno tre anni di servizio.

Per un’analisi più dettagliata dei vari percorsi formativi da 60, 30 e 36 CFU, si rimanda al nostro articolo dedicato. 

Ma analizziamo più nel dettaglio la questione relativa alla differenza tra 24 e 60 CFU

Qual è la differenza tra 24 CFU e 60 CFU?

Le due vie formative, quella da 24 CFU e quella da 60 CFU, presentano differenziazioni sostanziali, a cominciare dalla loro finalità intrinseca:

  • i 24 CFU fungevano da requisito d’accesso per l’ingresso nelle Graduatorie GPS, nei concorsi e nel TFA Sostegno, senza però attribuire l’abilitazione all’insegnamento. Questi crediti garantivano, inoltre, l’accesso alla seconda fascia delle GPS;
  • in contrasto, i 60 CFU non solo apportano l’abilitazione all’insegnamento in una classe di concorso specifica, ma consentono anche l’iscrizione nella prima fascia delle GPS.

Ma la differenziazione non si limita a questo. È necessario considerare anche che:

  • il curriculum da 24 CFU era caratterizzato da un impianto programmatico omogeneo, applicabile a tutte le classi di concorso;
  • i 60 CFU, di contro, sono specifici per ogni singola classe di concorso e includono, oltre alle materie fondamentali, uno studio avanzato delle tecniche didattiche relative alla disciplina in questione. Questi percorsi comprendono, inoltre, un tirocinio specializzato per la classe di concorso designata.

Inoltre:

  • i 24 CFU, una volta ottenuti, erano applicabili a tutte le classi di concorso;
  • diversamente, i 60 CFU sono “su misura” per ogni classe di concorso. Pertanto, i candidati interessati ad acquisire l’abilitazione in più classi dovranno seguire diversi itinerari formativi. Esistono, tuttavia, opzioni abbreviate per coloro che detengono già un’abilitazione o che hanno già accumulato i 24 CFU.

Differenza tra 24 CFU e 60 CFU: la modalità di accesso, la frequenza e i costi

Tra il programma formativo da 24 CFU e quello abilitante da 60 CFU, vi sono divergenze significative sia in termini di modalità di erogazione che sotto il profilo economico:

  • i corsi da 24 CFU non imponevano alcuna selezione iniziale né la necessità di frequentare lezioni in presenza. L’itinerario didattico poteva essere eseguito interamente online, fatta eccezione per le valutazioni finali che dovevano avvenire in presenza;
  • Per quanto riguarda i corsi da 60 CFU, è richiesta una partecipazione in aula per almeno il 60% delle attività formative. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, fino al 50% delle lezioni può essere effettuato attraverso connessioni telematiche in tempo reale. Le attività pratiche come laboratori e tirocini, tuttavia, devono essere eseguite in modalità presenziale.

Dal punto di vista finanziario:

  • il Decreto Ministeriale 616/2017 aveva stabilito un limite di costo di 500 euro per la fruizione dei corsi da 24 CFU;

PERCORSO DA 24 CFUPERCORSO DA 60 CFU
FunzioneRequisito di accesso per Graduatorie, concorsi e TFA Sostegno. Non abilitante Conduce all’abilitazione in specifica classe di concorso 
GPSIscrizione I fascia delle Graduatorie GPSIscrizione II fascia delle Graduatorie GPS
AmbitoTrasversale a tutte le classi di concorsoSpecifico per ciascuna classe di concorso
ContenutoMaterie trasversali all’insegnamentoDiscipline di base, metodologie didattiche specifiche e tirocinio diretto per la classe di concorso
ValiditàValido per tutte le classi di concorsoSpecifico per la classe di concorso; percorsi separati per abilitazioni multiple
Modalità didatticaNessuna obbligatorietà di presenza; possibile fruizione a distanza con esami in presenzaFrequenza in aula per almeno il 60% delle attività; telematica fino al 50% solo per anni accademici 2023/2024 e 2024/2025; tirocini e laboratori in presenza
Costo500 euro (per università pubbliche) secondo DM 616/20172.500 euro; ridotto a 2.000 euro per percorsi abbreviati o per chi è già iscritto a corsi di laurea 

L’articolo 8 del DPCM 60 CFU: riconoscimento dei 24 CFU 

Cosa ne sarà dei 24 CFU dopo l’adozione dei 60 CFU?

Prima di tutto occorre precisare che la Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti prevedeva la possibilità di conseguire i 24 CFU solo entro il 31 ottobre 2022

Gli aspiranti docenti in possesso di tali crediti formativi avranno la possibilità di utilizzarli per i concorsi a cattedra fino al termine stabilito del 31 dicembre 2024, che segna la fine della fase transitoria. È necessario precisare che, se selezionati tramite il concorso, gli stessi dovranno acquisire un ulteriore ammontare di 36 CFU nel loro primo anno di servizio per ottenere l’abilitazione.

L’acquisizione dei 60 CFU diverrà, invece, un requisito imprescindibile a partire dal 1° gennaio 2025.

L’articolo 8 del DPCM 60 CFU, relativo al “riconoscimento dei crediti formativi universitari“, stabilisce alcune linee guida:

  • i 24 CFU/CFA, se acquisiti prima del 31 ottobre 2022, sono riconoscibili, purché includano almeno 10 CFU/CFA derivanti da tirocinio diretto.

Nonostante la validità dei 24 CFU per i concorsi a cattedra scada il 31 dicembre 2024, il DPCM 60 CFU non definisce una scadenza specifica per il riconoscimento di questi crediti.

SCARICA il PDF del DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023)

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