La nuova riforma del reclutamento è ormai legge. Infatti, il discusso decreto 36/2022 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed ha l’approvazione del Senato e dalla Camera dei Deputati.
Tuttavia, mancano ancora alcuni provvedimenti da emanare.
Entro il 31 luglio ci sarà necessità di un decreto che dovrà definire il percorso formativo da 60 CFU/CFA. Bisognerà chiarire meglio contenuti e strutturazione dell’offerta formativa corrispondente ai 60 crediti necessari per la formazione iniziale.
Struttura ancora da definire
Entro il 31 luglio il Consiglio dei Ministri definirà:
- i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui 10 di area pedagogica e 20 di tirocinio diretto. Per ogni CFU la presenza in aula non potrà essere inferiore a 12 ore.
- Il numero di crediti universitari riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità;
- la percentuale di presenza alle attività formative per l’accesso alla prova finale;
- le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e orale.
Nell’ambito dei 60 CFU viene, comunque, riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti come requisito di accesso al concorso secondo l’ordinamento precedente. Il decreto stabilirà come riconoscere eventuali altri crediti maturati dal candidato in forma curriculare o extra curricolare, purché coerenti con gli obiettivi formativi.
Quando sono sufficienti 30 CFU
Tuttavia, nella formazione iniziale da 60 CFU ci sono alcuni casi in cui i 30 CFU possono essere considerati sufficienti.
Infatti, uno dei punti principali che riguardano la formazione iniziale e l’abilitazione, è espresso dall’articolo 2 ter, comma 4 dove è spiegato che coloro i quali possiedono già un’abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, hanno la possibilità di conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso, o in altri gradi di istruzione mediante l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso di formazione universitario e accademico iniziale.
Almeno 20 di questi CFU/CFA devono riferirsi al campo relativo alle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento mentre gli altri 10 CFU devono essere di tirocinio diretto.
Per ogni credito relativo al tirocinio, la presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
Perciò, coloro i quali sono in possesso di un’altra abilitazione per l’altra classe di concorso o grado di istruzione e chi ha già ottenuto la specializzazione sul sostegno potrà acquisire una nuova abilitazione riferito al nuovo percorso proposto dalla riforma ottenendo solo 30 CFU.